730 integrativo per cambio sostituto, quanto usufruirne

Capita molto spesso che il contribuente non avvisi il professionista di aver cambiato sostituto o che il contribuente stesso rimanga senza sostituto dopo la trasmissione del 730 ordinario. Cosa fare in questi casi?

Nel caso in cui il sostituto sia errato a prescindere o sia modificato dopo il 31 marzo è possibile inviare un 730 integrativo di tipo 2, indicando il sostituto corretto.

Per presentare questa tipologia di dichiarazione, il 730/4 riferito alla dichiarazione ordinaria deve essere scartato o non conguagliato dal sostituto d’imposta precedentemente indicato.

È possibile presentare questa tipologia di dichiarazione e indicare il nuovo sostituto ovvero presentare un integrativo di tipo 2 senza sostituto, nel caso in cui il contribuente ne sia privo.

NON è possibile presentare questa tipologia di dichiarazione se il 730 ordinario è stato presentato senza sostituto, ovvero se è già stato presentato un 730 integrativo con codice 1 o 3.

Inoltre, questa tipologia di 730 integrativo deve essere presentato dallo stesso CAF che ha presentato la dichiarazione ordinaria, oppure può essere presentato se il 730 ordinario è stato presentato dal contribuente con FiscOnLine.

È possibile presentare più 730 integrativi con codice 2 per lo stesso contribuente, se non conguagliati.

Il conguaglio viene eseguito dal nuovo sostituto d’imposta nella prima busta paga utile successiva al ricevimento del 730/4, oppure dall’Agenzia delle Entrate (con le proprie tempistiche) in caso di passaggio a 730 senza sostituto.

Importante

Prima di procedere con la trasmissione del modello 730 Integrativo codice 2 è necessario che il sostituto di imposta indicato nel 730 ordinario comunichi lo scarto del 730/4 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate con la nuova procedura telematica della “Comunicazione di Diniego” (Provvedimento dell’Agenzia 76124 del 14 Aprile 2017) per i contribuenti per i quali non sono tenuti ad effettuare i conguagli. Pertanto, se il sostituto non effettua la procedura di diniego, sarà tenuto ad eseguire il conguaglio.

E se avviene la cessazione del rapporto di lavoro dopo l’invio del 730 ordinario?

In questo caso va rispettato quanto specificato nella Circolare 14/E/2013 che riporta testualmente:

Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 giugno 2013) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente. In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 giugno 2013) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

E in caso di passaggio diretto di dipendenti?

Sempre la Circolare 14/E/2013 stabilisce che qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro o passaggio di dipendenti all’interno dello stesso gruppo, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli. Al tal fine, il nuovo sostituto deve tempestivamente trasmettere la comunicazione per la ricezione dei modelli 730-4.

Rita Martin – Centro Studi CGN