Cambia l’alert dovuto dalle Entrate per l’IVA impagata alla scadenza

Con la conversione in legge del Decreto semplificazioni sono state apportate significative novità in tema di segnalazioni dovute dall’Agenzia delle Entrate per l’IVA impagata alla scadenza. Vediamo di cosa si tratta.

Come è noto, di recente, i contribuenti che non avevano pagato l’IVA del primo trimestre 2022, per importi superiori a € 5.000, si erano visti recapitare un avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La predetta comunicazione è prevista dall’art. 25-novies del D.Lgs. n. 14/2019 che riguarda il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.  Ciò in quanto, detto articolo, contempla l’obbligo per l’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione, di segnalare alle imprese e, ove esistente, al loro organo di controllo, l’esistenza di alcuni debiti tributari/contributivi superiori a determinate soglie. Ciò in virtù del fatto che i predetti Enti sono considerati “creditori pubblici qualificati”.

Ma passiamo alle rilevanti novità apportate dalla legge di conversione del Decreto semplificazioni n. 73/2022 (Legge 122/2022), che ha introdotto un nuovo articolo e precisamente il 37-bis.

Esso, intervenendo sull’art. 25-novies del Codice della crisi, ha variato l’importo dell’IVA impagata che comporta la comunicazione ai contribuenti morosi.

Infatti, a decorrere dalle LIPE relative al secondo trimestre 2022, rileveranno gli importi:

  • pari almeno al 10% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;
  • superiori a € 5.000;
  • comunque superiori a € 20.000, perché in questi casi la segnalazione verrà comunque inviata.

Quindi una differenza veramente significativa, rispetto all’importo precedentemente previsto in € 5.000 in valore assoluto, senza alcun ragguaglio percentuale né soglia minima.

L’altra importante novità riguarda la tipologia e la tempistica dell’atto che dovrà emanare l’Agenzia delle Entrate. Non si tratta più “solo” di un semplice avviso per consentire al contribuente di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico/finanziario da valutare in funzione dell’attivazione della procedura di composizione negoziata della crisi. Con le novità, la notizia dell’Agenzia delle Entrate sarà data contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione della LIPE. Ciò significa che le prossime segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate (ma stavolta sotto forma di avviso bonario) saranno inviate entro il 27 febbraio 2023 (calcolando 150 giorni dal 30 settembre 2022, nuovo termine per la presentazione della LIPE del secondo trimestre 2022 coniato dall’art. 3 dello stesso provvedimento legislativo).

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo