In caso di controlli fiscali con esito negativo, l’ufficio deve informare tempestivamente il contribuente anche con un sms sul cellulare. A prevederlo è un emendamento al testo di conversione del decreto semplificazioni approvato il 27 luglio scorso, che integra l’art. 6 dello Statuto del Contribuente con il nuovo comma 5-bis.
Come noto, il comma 1 dell’art. 6 del suddetto statuto prevede che l’amministrazione debba assicurare “l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari”. E il comma 2 dispone che debba “informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito”.
Sino ad oggi, nel caso di controllo formale delle dichiarazioni con richiesta documentale al contribuente, l’Amministrazione era solita archiviare gli esiti negativi senza dare alcun riscontro al contribuente. Ora invece sarà tenuta a comunicare, tempestivamente entro 60 giorni dalla conclusione del controllo, l’esito negativo del procedimento.
Resta tutto invariato, invece, per quanto riguarda i controlli che non terminano con esito negativo. Infatti, nel caso di controlli con contestazioni dell’Agenzia, ci sarà il PVC a conclusione della verifica, un invito all’adesione o un atto impositivo.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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