Approvato dal MEF lo scorso 29 luglio il nuovo modello di dichiarazione Imu. Si tratta di un modello unificato, perché può essere utilizzato anche per l’imposta immobiliare dovuta sulle piattaforme marine (Impi). Chiariamo quali sono le novità.
Con il Decreto dello scorso 29 luglio 2022 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione Imu/Impi con relative istruzioni e specifiche tecniche, nel rispetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020 e dal DL 124/2019.
La nuova dichiarazione Imu contiene anche gli elementi per la trasmissione dei dati dell’Imposta Immobiliare sulle Piattaforme marine (Impi).
Il nuovo modello è quindi unificato per la dichiarazione dell’Imu e dell’Impi e si compone di due quadri:
- il quadro A per l’identificazione degli immobili ai fini Imu;
- il quadro B per l’identificazione delle piattaforme marine e dei rigassificatori ai fini dell’Impi.
La nuova dichiarazione Imu/Impi, in forma cartacea o telematica, va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassazione e non va rinnovata negli anni successivi.
Per effetto del decreto Semplificazioni, per presentare la dichiarazione Imu relativa all’anno 2021, con modalità cartacea o telematica, c’è tempo fino al 31 dicembre 2022. La dichiarazione Impi, invece, dovrà essere presentata, a regime, a partire dal 2023 per le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2022.
Il DL 73/2022 all’art. 35 c. 4 ha previsto comunque lo slittamento della scadenza per l’anno 2021 al 31 dicembre 2022 anche per gli Enti non commerciali.
La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata al Comune sul cui territorio sono situati gli immobili interessati.
Il modulo cartaceo può essere spedito tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _” e deve essere indirizzato all’ufficio tributi del Comune competente. L’ente locale è tenuto a rilasciare una ricevuta di ricevimento. Valido anche l’invio con posta certificata. La spedizione può essere effettuata dall’estero con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione, che coincide con quella di presentazione della dichiarazione.
La presentazione attraverso procedura telematica può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure da un soggetto incaricato, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate Fisconline ed Entratel.
Le dichiarazioni relative al 2021 già presentate con il precedente formato sono comunque valide nel caso in cui contengano dati non differenti da quelli richiesti nel modello approvato il 29 luglio scorso.
Rita Martin – Centro Studi CGN