Importanti novità in arrivo sul monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero posto a carico degli intermediari finanziari e di alcuni operatori non finanziari. L’aspetto più controverso riguarda la retroattività del provvedimento.
Il D.L. n. 73/2022 cd. “Decreto Semplificazioni” modifica l’art. 1 del D.L. n.167/1990 convertito in L. n. 227/1990 in tema di rilevazioni fiscali di alcuni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.
La disposizione, vigente da tempo, prevede che gli intermediari finanziari in generale, ma non solo, sono obbligati a segnalare i trasferimenti, da e verso l’estero, dei mezzi di pagamento, eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art.5 del TUIR.
Dal 22 giugno 2022, con l’entrata in vigore del predetto D.L. n. 73/2022, sono subentrate due importanti novità.
La prima novità consiste nell’abbassamento del limite delle operazioni da comunicare che, da € 15.000 scende a € 5.000, valore a partire dal quale scatterà la comunicazione.
La seconda novità consiste nella retroattività del periodo temporale oggetto della stretta. Infatti, il c. 2 dell’art. 16 del predetto D.L. n. 73/2022 prevede che la disposizione del comma precedente (che ha abbassato il limite delle comunicazioni a € 5.000) si applichi a partire dalle operazioni effettuate nel 2021.
La manovra è evidentemente una stretta del sistema informativo, al fine di conoscere le operazioni che per rilevanza d’importo, potenzialmente, potrebbero nascondere illeciti anche in tema di antiriciclaggio, e che comunque si ritiene opportuno rilevare nell’ambito del monitoraggio fiscale.
La retroattività però lascia alquanto perplessi, perché nei nostri comportamenti si è sempre portati a pensare che, se le regole cambiano, ciò avvenga da un certo momento in avanti, senza rimettere in discussione ciò che è avvenuto in un tempo in cui il comportamento era considerato sotto una luce diversa.
Così avvenne nel 2014, quando l’obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare le operazioni da e verso l’estero fu innalzato da € 10.000 ad € 15.000; per le operazioni realizzate fino al 2013, infatti, si doveva fare riferimento al Provvedimento 28 luglio 2003 (comunicato AdE del 24.4.2014).
Le operazioni considerate non sono solo quelle effettuate con denaro contante (come si potrebbe pensare) ma anche tutte quelle “tracciate” e quindi eseguite con assegni e vaglia postali, carte di credito o di pagamento, tramite ordini di pagamento o di accreditamento, polizze di pegno o assicurative trasferibili. Ancora, in generale, si tratta di ogni strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire fondi, anche per via telematica.
Le operazioni devono riguardare movimenti che avvengono da o verso l’estero, effettuate anche in valuta virtuale.
Oltre agli intermediari finanziari, tra i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni ci sono anche i soggetti eroganti il micro-credito, i confidi, i cambia valuta e i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, che intervengono anche attraverso movimentazioni di conti, nei trasferimenti da e verso l’estero.
L’art.1 del D.L. 1 del D.L. n. 167/1990, che è stato modificato dal Decreto Semplificazioni, contiene molti riferimenti al D.Lgs. n. 231/2007 (Antiriciclaggio e contrasto al Finanziamento del terrorismo) e ai dati da comunicare all’AdE. Tra questi ultimi spiccano i dati identificativi del cliente – del titolare effettivo e dell’esecutore, la data – l’importo – la causale dell’operazione e i mezzi di pagamenti utilizzati.
Le novità sono state confermate in sede di conversione in legge del Decreto (Legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122 – GU n. 193 del 19 agosto 2022).
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo