Bonus 200 euro per partite IVA entro il 30 novembre con presentazione diretta

Le domande per l’indennità di 200 euro per autonomi e professionisti potranno essere presentate non prima del 20 settembre, con termine ultimo fissato al 30 novembre. Sono state stanziate risorse sufficienti per evitare la corsa al bonus di un ansiogeno click day.

È quanto si apprende dal comunicato stampa diffuso dall’Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati) in seguito all’incontro tecnico tra le strutture delle Casse e i tecnici dell’Inps in merito all’applicazione dello schema di decreto interministeriale di attuazione dell’art. 33 del DL 50/2022. Al momento, lo schema di decreto in circolazione è presso le Corte dei Conti per i dovuti controlli e successivamente dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Durante l’incontro i tecnici si sono confronti su alcune problematiche convenendo sui seguenti aspetti:

  • la presentazione della domanda da parte dei beneficiari potrà avvenire trascorsi due giorni (per esigenze tecniche) dalla pubblicazione del Decreto in G.U., ma comunque non prima del 20 settembre;
  • la data perentoria entro la quale effettuare la presentazione delle domande è il 30 novembre, che è anche il termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate. Ciò consentirà ai beneficiari di poter effettuare l’autodichiarazione sul possesso del requisito del reddito con maggiore consapevolezza;
  • non dovrebbero sussistere problemi di capienza rispetto alle risorse stanziate nei riguardi della platea dei beneficiari, così come confermato dalla Relazione tecnica sul DL 115. Pertanto non vi sarà alcun rischio che i soggetti in possesso dei requisiti non accedano al bonus.

È il caso di evidenziare che l’indennità è riconosciuta ai soggetti:

  • iscritti alle gestioni obbligatorie Inps, vale a dire:
    • gli imprenditori iscritti all’IVS (artigiani e commercianti; imprenditori agricoli a titolo principale);
    • i professionisti iscritti alla gestione separata INPS;
  • professionisti iscritti alle Casse di previdenza autonome o alle Casse interprofessionali.

Ai fini della verifica dei requisiti, i lavoratori autonomi devono altresì rispettare le seguenti condizioni:

  • non devono aver fruito dell’indennità stessa in qualità di lavoratore dipendente o pensionato;
  • devono aver percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo di € 35.000;
  • devono avere una partita IVA con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
  • devono aver eseguito almeno un versamento per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal 2020; al riguardo, si precisa che tale requisito non deve essere rispettato dai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la già menzionata data (in quanto iscritti ad esempio nel mese di maggio 2022).

Si precisa ulteriormente che il Decreto attuativo cita espressamente quali potenziali beneficiari dell’indennità anche i coadiuvanti e coadiutori, che ovviamente non hanno una partita IVA: la verifica dunque dovrà essere effettuata sulla posizione del titolare, mentre per quanto riguarda l’iscrizione alla gestione di riferimento, occorre fare riferimento alla data di iscrizione del coadiuvante/coadiutore stesso.

Rispetto al requisito reddituale, le indicazioni del decreto attuativo fanno riferimento al reddito personale assoggettabile ad IRPEF, dedotti i contributi previdenziali ed assistenziali, i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

È necessario, infine, focalizzare l’attenzione sul fatto che la domanda dovrà essere presentata autonomamente da ciascun richiedente. Ciò significa che ciascun richiedente deve disporre di SPID, oppure CIE, oppure carta CNS.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN