Bonus carburante autotrasportatori: al via le domande

A partire dal 12 settembre gli autotrasportatori potranno inviare la domanda per l’ottenimento del bonus carburante. A quanto ammonta il credito d’imposta? È compatibile con altre agevolazioni? Come farne richiesta?

Come noto, il bonus è stato introdotto dall’art. 3 del DL n. 50/2022 (decreto aiuti) con la finalità di mitigare gli effetti economici negativi che si sono verificati a causa dell’aumento del prezzo del gasolio. Consiste in un credito d’imposta di ammontare pari al 28% dei costi sostenuti nel primo trimestre 2022 per l’acquisto del carburante ed è riservato esclusivamente agli autotrasportatori di veicoli (di categoria 5 o superiore) utilizzati per l’esercizio di attività di trasporto. Le spese devono essere documentate da fatture di acquisto e saranno considerate, ai fini del calcolo del credito d’imposta, al netto dell’IVA.

La domanda può essere presentata sulla piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a partire da lunedì 12 settembre e sarà possibile inviarla entro i successivi trenta giorni. Ma attenzione, il credito d’imposta verrà assegnato nei limiti delle risorse a disposizione del Ministero sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze.

Potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, utilizzando unicamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Non concorre alla formazione del reddito d’impresa, della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi.

È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi “a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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