L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 326194 del 16 settembre 2022, ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary Framework, che gli operatori economici del comparto turistico devono presentare per poter fruire del bonus IMU.
Come noto, l’art. 22 del Decreto Ucraina (DL n. 21/2022) ha introdotto un nuovo credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive di ammontare pari al 50% dell’importo versato da tali imprese a titolo di seconda rata IMU per l’anno 2021. Per poter utilizzare in compensazione tale credito, i soggetti potenzialmente beneficiari dovranno inviare telematicamente l’autodichiarazione di cui sopra tramite i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Entro 5 giorni dalla presentazione del documento, riceveranno una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della stessa, ed entro 10 giorni una seconda ricevuta che comunica il riconoscimento (o il diniego) del credito d’imposta.
L’autodichiarazione può essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023. All’interno di questo intervallo di date si potrà inviare un’autodichiarazione rettificativa che sostituirà integralmente la precedente eventualmente errata.
Il credito è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della seconda ricevuta, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/