È stato portato a 1.000 euro il limite (cd minimo vitale) che non consente il pignoramento delle pensioni. Si tratta di una soglia che si incrementa di 300 euro rispetto a quanto precedentemente previsto. La modifica è stata prevista nella legge di conversione del Decreto Aiuti bis, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre.
La novella legislativa di cui all’art. 21-bis rubricato “Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni” modifica il settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile prevedendo quanto riportato nel seguente prospetto di comparazione tra le versioni precedente e successiva alla novella:
Fino all’approvazione della legge di conversione del Decreto Aiuti bis, la soglia di non pignorabilità delle pensioni era pari a 702,42 euro, ossia 1,5 volte l’assegno sociale (468,28 euro). In pratica, fermo restando il riferimento al valore dell’assegno sociale, la novellata disposizione fissa il nuovo limite di impignorabilità al doppio della misura dell’assegno sociale, stabilendo un tetto minimo di 1.000 euro.
La parte eccedente tale ammontare, precisa la disposizione, è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma del medesimo articolo 545 c.p.c. che stabiliscono quanto segue:
- comma 3: Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
- comma 4: Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
- comma 5: Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.
In pratica, si tratta dei crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato e nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Fino a 1.000 euro, pertanto, la pensione diventa completamente impignorabile, nel senso che non si può applicare il prelievo di un quinto normalmente previsto ai fini dell’estinzione di altri debiti di cui si sia stati obbligati al pagamento da decisioni giudiziarie.
Si consideri, ad esempio, una pensione di 2.000 euro. Tale pensione diventerà impignorabile fino a 1.000 euro. Da 1.001 euro sarà pignorabile per crediti alimentari nella misura stabilita dal giudice ovvero nella misura di un quinto per i tributi e per ogni altro credito.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN