Per il 2022 passa a 600 euro la soglia di non imponibilità dei fringe benefit aziendali. La somma è esente da contribuzione ai fini previdenziali e assistenziali e da imposizione fiscale. Chiariamo quali sono i criteri di erogazione.
Al fine di far fronte all’emergenza idrica e di adottare misure per il contenimento del costo dell’energia e dei carburanti, il Legislatore ha adottato il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (cosiddetto Decreto Aiuti bis) recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
Il Decreto prevede espressamente che “limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.
Nell’ambito delle misure in materia di lavoro introdotte dal Decreto vi è anche l’innalzamento del limite, per l’anno 2022, dei beni e servizi destinati ai lavoratori dipendenti che non concorrono a formare il reddito e l’estensione di tali servizi riconoscibili al personale.
Il valore, ordinariamente stabilito in 258,23 euro, dei beni ceduti e servizi prestati dal datore di lavoro ai propri dipendenti viene aumentato a 600 euro. Si tratta di una misura valida per il solo periodo d’imposta 2022, salvo proroghe.
Inoltre, rientrano nel cosiddetto regime dei fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate da parte del datore di lavoro ai propri lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas naturale.
La somma corrisposta, nel limite di 600 euro, ai sensi di quanto sopra evidenziato è esente da contribuzione ai fini previdenziali e assistenziali e da imposizione fiscale.
In analogia a quanto previsto per il regime ordinario, al superamento del predetto valore, l’importo concorre interamente a formare il reddito e, pertanto, è assoggettato a contribuzione previdenziale e risulta rilevante ai fini Irpef.
I fringe benefit possono essere riconosciuti a:
- tutti i lavoratori;
- categorie di lavoratori;
- singoli lavoratori.
Pertanto, a differenza di quanto stabilito per il welfare aziendale, nell’ambito del quale i servizi devono essere riconosciuti a tutti i lavoratori ovvero a categorie omogenee di lavoratori, il datore di lavoro gode invece di piena discrezionalità in tal senso ben potendo erogare determinate somme o riconoscere determinati servizi ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del TUIR anche ad un singolo lavoratore.
Si ricorda, inoltre, che ai fini del calcolo del limite dei 600 euro, per effetto del cosiddetto principio di cassa allargato, devono considerarsi le somme erogate al personale dipendente nel periodo 1° gennaio 2022 – 12 gennaio 2023.
Per l’anno 2022, inoltre, al fine di contenere l’innalzamento dei costi del carburante, il Legislatore con Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, cosiddetto Decreto Ucraina, ha introdotto la facoltà per i datori di lavoro di riconoscere al personale dipendente un buono carburante del valore massimo di 200 euro esente da imposizione fiscale.
Si tratta di un’ulteriore misura che esula dal regime dei fringe benefit. Pertanto, dalla lettura congiunta delle diverse normative, deriva che il datore può riconoscere i seguenti valori esenti da imposizione fiscale e contribuzione:
- 200 euro a titolo di buoni carburante (come da Decreto Ucraina);
- 600 euro a titolo di fringe benefit (beni e/o servizi compresi anche ulteriori buoni acquisto carburante).
Pertanto, per il 2022, il valore potenziale di somme e beni erogabili in esenzione fiscale e contributiva, ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del TUIR, è elevato ad un totale di 800 euro.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato