Il welfare aziendale, definito come quell’insieme di opere e servizi corrisposte al dipendente sia sotto forma di rimborso spese che in natura, avente rilevanza sociale, trova il proprio trattamento fiscale nell’art. 51 c.2 lett. f del Tuir.
Infatti, l’art.51 c.2 lett. f del Tuir stabilisce l’esclusione dal reddito imponibile di lavoro dipendente di tutte quelle opere e quei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100.
La lettera f-bis) stabilisce che rientrano le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
La lettera f-ter) definisce che rientrano le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12.
Infine, la lettera f-quater) stabilisce che rientrano i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
I suddetti benefit non solo sfruttano un trattamento fiscale vantaggioso di totale esenzione tributaria, ma consentono anche una sensibile riduzione del costo del lavoro sia per la parte datoriale che per la parte del lavoratore rispetto ad una normale erogazione monetaria. Il risparmio si traduce nella totale esenzione contributiva per la quota facente parte del piano welfare fino alla concorrenza di un importo massimo di € 3.000,00 annui.
Le condizioni oggettive affinché un’erogazione datoriale volontaria o in conformità con gli accordi e i regolamenti aziendali possa rientrare nel piano welfare ed usufruire della detassazione e decontribuzione pocanzi descritta sono:
- l’incremento del fatturato aziendale nonché il raggiungimento di obiettivi premianti;
- l’erogazione alla generalità o a categorie di dipendenti;
- le opere ed i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
- la destinazione delle opere e servizi devono riguardare scopi educativi, ricreativi, di istruzione, assistenziali, sanitari e di culto di cui all’art.100 c.1 del Tuir.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per opere aventi scopi educativi, ricreativi, di istruzione, assistenziali, sanitari e di culto possono essere ricompresi:
- la retta e l’iscrizione agli asili nido e alle scuole materne;
- la retta ai centri estivi ed invernali nonché ludoteche;
- le rette scolastiche;
- le tasse universitarie;
- i libri di testo scolastico;
- l’acquisto di dispositivi per la frequenza della didattica a distanza;
- il servizio di trasporto scolastico;
- il rimborso di somme destinate alle gite scolastiche e d’istruzione;
- il rimborso spese per i servizi di baby-sitting;
- il rimborso per l’iscrizione di corsi di lingua a favore dei propri familiari al di fuori dell’orario scolastico.
Un tema di particolare interesse è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 329 del 10/06/2022, nel quale l’istante chiedeva il trattamento fiscale da adottare al beneficio ottenuto dal dipendente in relazione all’utilizzo della colonnina elettrica aziendale per ricaricare l’auto privata. Agevolazione che l’istante avrebbe concesso per un periodo non superiore a sei mesi.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il servizio di ricarica dell’auto privata elettrica, offerto gratuitamente ai dipendenti dal datore di lavoro, può rientrare nella categoria di servizi ed opere avente natura educativa. Nella fattispecie, trattasi di opere atte a promuovere una maggiore sensibilizzazione legata alle tematiche di educazione ambientale, consumo responsabile nonché promozione della salute e della sicurezza, il tutto racchiuso in una politica legata alla cultura della sostenibilità.
A fronte di tale contestualizzazione, l’Agenzia ritiene che il benefit, sia che si tratti di energia elettrica prodotta da propri impianti fotovoltaici o acquistata da terzi, possa beneficiare dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente come previsto dall’art.51 c.2 lett. f del Tuir salvo che il predetto sia limitato in termini di importo o di KW totali di ricariche, al fine di evitare abusi e speculazioni.
Sonia Tedesco – Centro Studi CGN