Anche per gli immobili destinati alla locazione è possibile fruire della detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dal decreto Rilancio. Di recente l’Agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento proprio in merito alla casistica in esame.
Premessa
L’art.1 c.42 della Legge 234/2021 si aggiunge al DL 34/2020 il nuovo art. 119-ter prevedendo una agevolazione specifica per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 su edifici già esistenti.
Rispetto all’agevolazione spettante per detti interventi, ai sensi dell’art.16-bis c.1 lett. e) del Tuir e non inseriti tra quelli trainati del Superbonus 110%:
- l’aliquota di detrazione è fissata al 75%;
- per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- con ripartizione in cinque quote annuali di pari importo.
La detrazione del 75% è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli interventi sugli edifici unifamiliari o nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari di edifici da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari di edifici da più di 8 unità immobili.
In merito all’intervento citato (eliminazione delle barriere architettoniche) il contribuente può scegliere tra:
- la detrazione in esame del 75% per il 2022 (art.119-ter del DL 34/2020)
- la detrazione del 50% quale recupero edilizio (art. 16-bis del Tuir c.1 lett. e)
- la detrazione del 110% dal 2021, quale intervento trainato (art.119 del DL 34/2020).
Per la parte di spesa eccedente è possibile usufruire della detrazione del 19% in E3, sempre che il contribuente sia disabile.
Con la Risposta 444/2022 dello scorso 6 settembre l’Agenzia, precisando che la norma non individua i soggetti beneficiari e per quanto riguarda gli immobili si limita a riconoscere il beneficio agli “edifici esistenti”, ammette la detrazione anche nel caso in cui il proprietario dell’immobile sia un’impresa o una società.
L’agevolazione spetta anche all’inquilino se è lui a sostenere le spese ed è autorizzato dal proprietario.
Il caso
Nel caso prospettato, la Società istante, proprietaria di tre immobili regolarmente concessi in locazione, classificati tra i beni strumentali per natura, chiede se i conduttori di due contratti possono effettuare lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche ed usufruire quindi della detrazione del 75%.
L’Agenzia risponde affermativamente, considerando che la normativa non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di intervento, che favorisce alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Pertanto ammette la detrazione anche ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali.
L’Istante, quindi, nella misura in cui sostiene le spese per gli interventi agevolabili può fruire della detrazione di cui dell’articolo 119-ter del decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.
Rita Martin – Centro Studi CGN