Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in merito alla nuova aliquota del 75% prevista per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ecco il dettaglio.
Oltre alla risposta 444 dello scorso 6 settembre, l’Agenzia delle entrate interviene con altre due risposte in merito alla nuova detrazione del 75% riconosciuta per l’anno d’imposta 2022 per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nella prima trattazione dell’Agenzia – risposta 461/2022 – viene specificato che le spese sostenute per adeguare la propria abitazione alle esigenze della figlia disabile sono agevolabili secondo le disposizioni previste in caso di abbattimento delle barriere architettoniche.
Il beneficio fiscale, spiega l’Agenzia, spetta per le opere che secondo i criteri tecnici stabiliti con il decreto del Ministero dei Lavori pubblici 236/1989 conducono effettivamente alla rimozione delle barriere architettoniche, affermando che tale condizione non può essere verificata dall’amministrazione finanziaria.
Ammessa la detrazione anche per l’installazione di un ascensore in un condominio non a prevalenza residenziale – risposta 465/2022. Anche in questo caso l’Agenzia afferma che la detrazione al 75% è concessa purché le opere effettuate siano conformi al decreto del Ministero dei Lavori pubblici 236/89 e che si tratta di disposizioni non di competenza dell’amministrazione finanziaria.
Con la risposta 475/2022, inoltre, l’Agenzia attribuisce la possibilità di usufruire della detrazione del 75%, prevista per l’anno 2022, anche ai soggetti Ires, sempre nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame, la cui verifica esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello.
Rita Martin – Centro Studi CGN