Bonus edili, comunicazione opzione, errori: i “non possumus” dell’Agenzia

La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 illustra i possibili rimedi in caso di erronea indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi. Il documento va incontro alle istanze provenienti da imprese e professionisti in quanto, in precedenza, l’accettazione e il rifiuto del credito non potevano essere annullati ed alcuna indicazione ufficiale era stata fornita per correggere i dati erroneamente indicati nella comunicazione di opzione. Tuttavia, ci possono essere dei casi rispetto ai quali l’Agenzia delle Entrate non prevede soluzioni pratiche.

Nel documento di prassi in commento, i tecnici del fisco colgono l’occasione per illustrare gli errori maggiormente diffusi che si sono manifestati in questi anni, distinguendo i casi dell’errore formale rispetto a quello sostanziale nonché l’indicazione errata degli elementi dello stato avanzamento lavori, degli importi relativi alla spesa sostenuta e del beneficio spettante. Il documento di prassi estende l’istituto giuridico della remissione in bonis ai casi della mancata presentazione della comunicazione nei termini previsti.

Una particolare attenzione è stata rivolta all’errore sostanziale commesso nell’ambito della comunicazione di opzione che si riferisce agli elementi che incidono nella determinazione della detrazione spettante e quindi del credito ceduto (ad esempio, è un errore sostanziale l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente). Nei casi in cui siano stati commessi errori (oppure omissioni) nella comunicazione che incidono su elementi sostanziali della detrazione (es. un errato codice intervento, codice fiscale del cedente ecc.) e nel caso in cui il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l’annullamento di tale accettazione trasmettendo, sempre tramite PEC, il modello allegato alla circ. n. 33/2022. Con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo.

È necessario precisare che il modello deve essere sottoscritto non solo dal beneficiario della detrazione/cedente, ma anche dal cessionario/fornitore. Su questo specifico punto potrebbero sorgere delle situazioni irrimediabili rispetto alle quali i tecnici del fisco si premurano di evidenziare alcuni aspetti. In particolare, viene precisato che l’Agenzia delle Entrate è estranea ai rapporti tra cedente e cessionario in quanto si tratta di un rapporto di natura privatistica intercorrente tra tali soggetti.

Ciò comporta che l’Agenzia non può:

  • sostituirsi al cessionario che non effettui l’accettazione o il rifiuto del credito;
  • intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario.

In pratica, non potranno trovare accoglimento le istanze prive della sottoscrizione da parte di entrambe le parti (cedente e cessionario/fornitore).

Nell’ipotesi estrema in cui un contribuente ritenga che sia stata inviata, a suo nome, in qualità di titolare della detrazione e senza il suo consenso, una comunicazione di cessione del credito (o sconto in fattura), si rende necessario, anzitutto, denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria. Saranno le successive indagini (condotte dalle Autorità competenti, eventualmente con l’ausilio dell’Amministrazione finanziaria) ad appurare quanto effettivamente accaduto e l’Agenzia adotterà i necessari provvedimenti in base all’esito delle indagini stesse. Tuttavia, se il contribuente ha effettivamente realizzato interventi per i quali è possibile esercitare le opzioni di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, lo stesso potrà comunque inviare un’altra comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura relativa a tali interventi, in presenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Resta fermo il potere dell’Agenzia di controllare, ai fini tributari, tutte le operazioni e le comunicazioni effettuate.

Un ultimo aspetto da considerare, tenendo sempre conto quanto espressamente previsto nella circolare 33/E/2022, concerne le eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse all’Agenzia delle Entrate con differenti modalità rispetto a quelle indicate. Tali segnalazioni e istanze dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni della nota dell’Agenzia.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN