Proprio in questi giorni migliaia di contribuenti stanno ricevendo le tanto temute comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate relative alle dichiarazioni dei redditi. Ma di cosa si tratta? Che strumenti di tutela possiedono il contribuente e lo studio professionale?
I controlli automatizzati ex art. 36 bis: cosa sono?
Con tale tipologia di verifica l’Agenzia delle entrate procede alla correzione e verifica:
- degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- del riparto delle eccedenze d’imposta, dei contributi e dei premi risultanti dalle dichiarazioni;
- delle detrazioni d’imposta, delle deduzioni dal reddito, dei crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati e risultanti dalle dichiarazioni stesse;
- della rispondenza tra gli importi dichiarati e i versamenti effettuati, nonché delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
A chi vengono notificati?
I controlli automatizzati ex art. 36 bis sono delle verifiche che vengono notificate direttamente ai contribuenti. In un solo caso questa tipologia di controlli viene inviata al CAF che si è occupato della trasmissione della dichiarazione e cioè quando nel frontespizio del modello (sezione “Firma della dichiarazione”) è stata barrata la casella “Barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che presta l’assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate”. Quest’ultima casistica è tuttavia molto rara.
Come agire?
L’Amministrazione finanziaria concede al contribuente 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per procedere al pagamento delle somme dovute o per presentare l’autotutela. Ai fini del calcolo, come stabilito dal decreto legge n. 193/2016 – art. 7-quater, si considererà sospeso il periodo tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno.
Il pagamento degli importi dovuti entro i termini previsti comporterà la possibilità di pagare una sanzione in forma agevolata pari al 10% della maggiore imposta anziché del 30%.
Nel caso in cui però il contribuente non concordasse con la ripresa operata dall’Agenzia delle entrate avrà la possibilità, sempre nel termine di 30 giorni, di procedere con la propria difesa tramite canale Civis o contattando le Sezioni di assistenza multicanale (numero verde) o chiedendo un appuntamento a qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate. Si potrà quindi presentare tutta la documentazione e gli elementi necessari per sostenere la correttezza dei dati dichiarante.
Cosa fare in caso di inadempienza entro 30 giorni?
Qualora, nel termine previsto dalla normativa, il contribuente non provvedesse né al pagamento né all’autotutela, l’Agenzia delle entrate provvederà ad avviare la procedura di riscossione per recuperare le somme dovute comprensive della sanzione in misura piena, quindi pari al 30% della maggiore imposta.
Sarà quindi possibile attendere la ricezione della cartella di pagamento o provvedere comunque al versamento: al fine di operare la scelta corretta tra le due soluzioni sarà necessario tenere presente che più giorni trascorrono dal momento in cui sarebbe dovuto verificarsi il pagamento più l’ammontare degli interessi cresce.
Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN