L’agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 53/E del 30 settembre 2022, ha reso noto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del bonus turismo.
Come noto, l’art. 22 del Decreto Ucraina (DL n. 21/2022) ha introdotto un nuovo credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive di ammontare pari al 50% dell’importo versato da tali imprese a titolo di seconda rata IMU per l’anno 2021.
Col Provvedimento n. 356194 del 16 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in oggetto. In particolare, il Provvedimento del 16 settembre ha chiarito che il modello F24 va presentato tramite i servizi telematici disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate ma non ha comunicato quale sia il codice tributo da utilizzare, rimandando ad una apposita Risoluzione la definizione dello stesso.
Ed ecco arrivata la Risoluzione n. 53/E del 30 settembre 2022 che istituisce il codice tributo che consentirà l’utilizzo del credito d’imposta turismo:
- codice 6982 denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU – articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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