Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, è incrementato di 1,2 punti percentuali.
Questo è quanto disposto dal Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti bis) convertito con modificazione in Legge 21 settembre 2022, n. 142. Per il periodo luglio 2022 – dicembre 2022, l’esonero contributivo riconosciuto a favore di lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,80% viene pertanto innalzato al 2%.
L’esonero risulta applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva (quattordicesima mensilità), la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l’importo di 2.692 euro.
L’INPS, con proprio Messaggio del 26 settembre 2022, n. 3499 ha fornito le prime indicazioni a seguito dell’aumento al 2% dell’esonero introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, applicabile per l’anno 2022.
In particolare l’Istituto, oltre a fornire le istruzioni operative per l’esposizione nel flusso UniEmens e calcolo dell’incremento di 1,2 punti percentuali dell’esonero, ha chiarito che nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (es. variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o trasformazione nel corso del mese del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato) ovvero per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, il limite mensile di 2.692 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro e, pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
Laddove il massimale complessivamente considerato nelle ipotesi sopra illustrate non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, l’esonero potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.
Diversamente, invece, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
- il lavoratore, nel corso di un mese, svolge la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro;
- nel medesimo mese, il lavoratore è contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti part-time) e per tali rapporti siano previste distinte ed autonome denunce contributive.
il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.
Al fine della fruizione dell’esonero in misura del 2%, i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
Per esporre l’esonero spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, <CodiceCausale> i seguenti codici di nuova istituzione:
- “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “L095”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità”.
Si conferma l’utilizzo del codice già in uso “L025” nella denuncia di dicembre 2022, per l’esposizione dell’esonero relativo alla tredicesima mensilità.
Per permettere la fruizione piena dell’esonero per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022 dovranno procedere all’esposizione del valore residuale in misura dell’1,2% per le suddette mensilità, utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, <CodiceCausale>:
- “L096” avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
- “L097” avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità” qualora si sia provveduto alla cessazione del rapporto di lavoro durante le mensilità in oggetto.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, indicante l’anno/mese di riferimento dell’esonero con riferimento ai mesi oggetto dell’integrazione (luglio, agosto e settembre 2022), potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Infine, i datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig). La medesima procedura dovrà essere utilizzata anche nel caso in cui il lavoratore sia cessato in una mensilità oggetto della restituzione.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato