Indennità per lavoratori a tempo parziale ciclico verticale: domande sino al 30 novembre

Arrivano le istruzioni Inps per la richiesta dell’indennità una tantum da 550 euro per i lavoratori con contratti di part-time ciclico verticale nel 2021. Ecco i chiarimenti sui requisiti per poter accedere all’indennità e sulle modalità di presentazione dell’istanza.

Il Legislatore, con la Legge n. 91/2022 di conversione del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto Decreto Aiuti) recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, ha introdotto un’ulteriore indennità una tantum a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.

La normativa prevede, infatti, per l’anno 2022, a favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 550 euro.

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che rispettino le seguenti condizioni:

  • essere titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nel 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane;
  • non essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente alla data di presentazione della domanda;
  • non essere percettore dell’indennità di disoccupazione NASpI o di un trattamento pensionistico alla data di presentazione della domanda.

A seguito delle indicazioni operative già fornite con Messaggio n. 3097/2022, l’Inps è intervenuto nuovamente in materia con Circolare del 13 ottobre 2022, n. 115, dando ulteriori specifiche circa i requisiti per poter accedere all’indennità e alla presentazione dell’istanza.

In riferimento alle condizioni di accesso all’una tantum, l’Istituto ha chiarito che:

  • per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate);
  • il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui, alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum, sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi;
  • l’indennità è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione Separata, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’APE sociale.

L’una tantum, inoltre:

  • è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità;
  • può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore;
  • non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986) e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa;
  • è erogata dall’Inps previa presentazione di apposita istanza, nel limite delle risorse destinate alla misura per l’anno 2022.

Con riferimento poi alla presentazione della domanda, l’Inps ha chiarito che il termine ultimo è il 30 novembre 2022. La domanda dovrà essere presentata, in modalità esclusivamente telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto ovvero:

  • direttamente dal lavoratore tramite apposito servizio attraverso il sito web dell’Istituto www.inps.it (accesso tramite SPID, CIE o CNS);
  • tramite gli Istituti di Patronato;
  • attraverso il Contact Center Multicanale.

L’Inps erogherà l’indennità agli aventi diritto nel limite massimo di spesa appositamente stanziato per l’anno 2022. Qualora dal monitoraggio effettuato dall’Istituto emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non saranno adottati altri provvedimenti di concessione dell’una tantum.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato