In vista del termine di pagamento del secondo o unico acconto IRAP per l’anno 2022, in scadenza il prossimo 30 novembre, si rende opportuno evidenziare quanto stabilito nell’ultima legge di bilancio all’art. 1, comma 8, che dispone l’esclusione dall’IRAP delle imprese individuali nonché dagli esercenti arti e professioni di cui all’art. 3, comma1, lett. b) e c) del D.Lgs. 446/1997 a partire dall’esercizio in corso al 1 gennaio 2022.
La norma ha posto fine alla questione della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione che costituisce il presupposto impositivo del tributo e che ha suscitato sin dall’istituzione del tributo innumerevoli contenziosi fino ai massimi livelli della giurisdizione. L’esclusione soggettiva dall’IRAP comporta che tali soggetti non dovranno più versare gli acconti IRAP per l’anno 2022 a prescindere dalla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.
La circolare interpretativa n. 4/E del 18 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che sono “esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, in base al combinato disposto di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 e dell’articolo 55 del TUIR, le persone fisiche esercenti imprese commerciali, ove per «esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa» (articolo 55, comma 1, del TUIR)”.
Ricorrendo la condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, è stato assodato che non sono soggette ad IRAP anche:
- le imprese familiari,
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
Rispetto all’impresa familiare si richiama la risoluzione 28 aprile 2008, n. 176/E dove ai fini fiscali si conferma la natura individuale e non collettiva; pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi. In tal senso è possibile menzionare anche la risposta all’interpello del 18 marzo 2021, n. 195, che, nel richiamare la risoluzione del 10 giugno 2008, n. 233/E, chiarisce che l’unico soggetto in un’impresa familiare ex articolo 230-bis del codice civile avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell’impresa stessa. Per le medesime considerazioni, sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
Nell’ambito soggettivo di esclusione dall’IRAP di cui alla sopra citata lettera b) rientrano le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato. Il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni implica che restano assoggettate ad IRAP lo svolgimento in forma associata di arti e professioni di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR. A tal proposito si è espressa la Corte di Cassazione a Sezione Unite (sentenze n. 7291/2016 e 7371/2016) che ha sancito la soggettività IRAP di studi associati e società tra professionisti a prescindere dal requisito dell’autonoma organizzazione.
Da un punto di vista soggettivo, in applicazione dell’art. 3, comma 1, l’IRAP continuerà a essere applicata ai seguenti soggetti e il secondo oppure unico acconto per l’anno 2022 resta dovuto da:
a) le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del TUIR;
c) le società semplici, e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del TUIR.
Rientrano tra i soggetti passivi del tributo anche i soggetti indicati alle seguenti lettere dell’art. 3:
e) gli enti privati non commerciali di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR nonché le stabili organizzazioni, basi fisse o uffici di cui alla lettera d) dello stesso comma di soggetti non residenti;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN