Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori lavoratori dipendenti per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita. A seguito del recepimento nel nostro ordinamento di una Direttiva Europea, a partire dal 13 agosto 2022, trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di congedo parentale. Il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha infatti modificato parte della normativa in materia, soprattutto con riferimento all’indennità prevista in caso di fruizione del congedo.
Durata del congedo
Il congedo parentale spetta ai genitori, anche adottivi o affidatari, lavoratori dipendenti in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino (ovvero entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia in caso di adozione o affidamento e non oltre il compimento della maggiore età del figlio), per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi.
La durata del congedo è estesa a 11 mesi se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Considerato il limite massimo sopra indicato, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
- alla madre lavoratrice dipendente per un periodo massimo di 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente per un periodo massimo di 6 mesi (ovvero 7 mesi in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi);
- al genitore solo per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.
Si considera genitore solo il genitore nei cui confronti sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio, in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore ovvero in caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore.
Riconoscimento dell’indennità
Il Decreto Legislativo n. 105/2022 ha innanzitutto aumentato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili dei lavoratori dipendenti, portandolo da 6 mesi a 9 mesi totali.
Per effetto delle nuove disposizioni:
- alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali;
- al genitore solo, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), spetta un periodo indennizzabile pari a 9 mesi.
L’indennità riconosciuta al lavoratore dipendente è pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati, l’indennità pari al 30% della retribuzione è riconosciuta solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Domanda di congedo parentale
La domanda deve essere inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto o al massimo entro il giorno di decorrenza del congedo stesso. In caso di tardiva presentazione della domanda saranno indennizzati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione stessa. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, ad esclusione degli operai agricoli a tempo determinato, dei lavoratori stagionali a termine e dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dall’Inps.
È possibile presentare la domanda attraverso i seguenti canali:
- direttamente tramite il sito Inps (accesso con SPID, CIE o CNS);
- Contact center integrato;
- enti di patronato.
Le modifiche normative decorrenti dal 13 agosto 2022 hanno reso necessario un adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda di fruizione del congedo parentale.
Nelle more degli aggiornamenti procedurali, il Legislatore ha permesso la fruizione dei congedi parentali, mediante richiesta al proprio datore di lavoro, a fronte della successiva regolarizzazione mediante presentazione della domanda telematica all’Inps.
Con Messaggio n. 4025/2022, l’Inps ha comunicato il completamento degli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale, specificando che:
- le domande di congedo parentale dei dipendenti possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 e l’8 novembre 2022 (data di pubblicazione del Messaggio);
- per i periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 9 novembre 2022, le domande devono essere presentate, come di consueto, prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso;
- per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova istanza.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato