Che cosa si intende per consolidato fiscale nazionale? Che caratteristiche ha? Quali vantaggi e svantaggi presenta? Ecco le risposte.
L’Agenzia delle Entrate così definisce il regime opzionale del consolidato fiscale nazionale: “Il consolidato nazionale è un particolare regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi”.
Tale opzione non comporta di per sé quindi alcuna agevolazione o riduzione in termini di imposta.
Risulta però piuttosto conveniente aderirvi quando una, o alcune, delle società aderenti al consolidato fiscale risultano essere in perdita. In tal caso, infatti, le eventuali perdite fiscali conseguite dalle società durante il periodo di vigenza dell’opzione permettono di decurtare il reddito complessivo di gruppo. Si sottolinea però che le perdite registrate prima del periodo di adesione al consolidato non possono essere trasferite.
Ulteriore vantaggio, come confermato con la risposta n.201/2021 da parte dell’Agenzia delle Entrate, è costituito dal fatto che le singole società che hanno aderito al consolidato fiscale possono decidere di cedere eventuali eccedenze IRES sorte prima dell’adesione all’opzione. In tal modo la consolidante potrà utilizzare tale credito in compensazione con il debito IRES di spettanza del gruppo.
Anche l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati, generata in capo alla società controllata, può essere decurtata dal reddito complessivo del gruppo se le altre società aderenti all’opzione presentano un ROL eccedente non utilizzato in proprio, trasferibile anche quest’ultimo alla tassazione di gruppo.
In ultimo, anche il rendimento ACE che supera il reddito complessivo netto nella consolidata può essere trasferito alla tassazione di gruppo fino a concorrenza del reddito complessivo consolidato. L’eventuale eccedenza torna in capo alla consolidata.
Analizzando tutti i vantaggi precedentemente esposti, è pertanto possibile affermare che l’adesione all’opzione del consolidato fiscale nazionale non comporta abuso di diritto, in quanto non genera alcun vantaggio fiscale.
Dopo aver esaminato i benefici che la tassazione di gruppo può comportare, esaminiamo ora gli svantaggi. Questi ultimi sono sostanzialmente riassumibili in uno, ossia l’aggravio in termini di numero di adempimenti.
Ogni società aderente alla tassazione di gruppo sarà infatti ugualmente tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi, con compilazione del quadro GN, e a fornire copia della stessa alla società consolidante. Quest’ultima sarà tenuta alla presentazione, oltre che della propria dichiarazione dei redditi, anche del modello redditi CNM. Inoltre, sempre la società consolidante dovrà provvedere al versamento del saldo e degli acconti IRES afferenti all’intero gruppo. Unicamente per il primo esercizio in cui si aderisce alla tassazione di gruppo, l’acconto sarà calcolato sommando algebricamente gli acconti dalle singole società partecipanti al consolidato.
Infine, ogni società che intende aderire al consolidato fiscale nazionale, oltre ad esercitare l’opzione attraverso la compilazione del quadro OP del modello redditi, dovrà stipulare con la consolidante un apposito accordo di consolidamento.
In conclusione, risulta pertanto possibile affermare che lo strumento del consolidato fiscale nazionale è senz’altro valido in presenza di situazioni eterogenee tra di loro. Qualora tutte le società aderenti evidenzino un reddito positivo, senza alcuna eccedenza da riportare, l’esercizio dell’opzione rischierebbe di comportare unicamente un aggravio in termini di adempimenti da svolgere.
Martina Bianchet – Centro Studi CGN