Dal 5 novembre 2022 è possibile costituire Srl e Srls on line. Con l’art. 2 del D.Lgs. n. 183/2021 (di recepimento della Direttiva 2019/1151/UE) è stata introdotta una importante novità, che segna un passo avanti per l’equiparazione del contatto tramite collegamento audio-video, tra persone fisiche presenti in luoghi diversi, rispetto alle “tradizionali” riunioni in presenza fisica.
Il predetto D.Lgs. n. 183/2021 ha recepito nell’ordinamento italiano la modifica alla precedente direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
Correlativamente, il MISE, in quest’ambito, ha adottato il regolamento n. 155/2022 che rende operative le novità nella fase della costituzione di una Srl o Srls, allegando i relativi modelli cui potere fare riferimento.
Nel lungo periodo caratterizzato dalla pandemia da COVID-19 è nata l’esigenza di proseguire le attività sospese con modalità diverse dalla presenza fisica, fortemente sconsigliata.
Ecco che allora i collegamenti audio-video, fino a quel momento usati in poche occasioni, si sono diffusi in pochissimo tempo, sia in ambito lavorativo sia nell’ambito dei rapporti personali.
In questo mutato contesto, il mondo della professione notarile ha introdotto la possibilità di costituire, a distanza, una società a responsabilità limitata o a responsabilità limitata semplificata.
In particolare, la novità riguarda l’atto pubblico informatico che può essere ricevuto da un notaio, il quale, avvalendosi di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato, si relazionerà con tutti o parte dei soggetti interessati, mediante videoconferenza. La piattaforma consente l’accertamento dell’identità, la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere, la sottoscrizione elettronica dell’atto da parte dei partecipanti e il tracciamento di ogni attività. Se però il notaio dubita dell’identità del richiedente o rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società, egli interrompe la stipula dell’atto in videoconferenza e chiede la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse.
Tale innovativa modalità presenta alcune limitazioni e in particolare:
- il capitale sociale della società costituenda può essere conferito solo in denaro, restando esclusi quindi il conferimento di crediti, beni e prestazioni d’opera e servizi. I conferimenti sono eseguiti mediante bonifico bancario su apposito conto corrente dedicato intestato al notaio, il quale, al perfezionamento dell’iscrizione della società al Registro delle Imprese competente, provvederà a girocontarli sul c/c della società;
- la sede della società deve essere stabilita in Italia;
- per il contenuto dell’atto, ci si potrà attenere (è una facoltà) ai modelli pubblicati in calce al predetto Decreto n. 155/2022 (Modello SRL e modello SRL SEMPLIFICATA). In questi casi, il compenso professionale è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) Notai, del Decreto del Ministro della Giustizia n. 140/2012, ridotto alla metà. I modelli, anche in lingua inglese, sono reperibili sui siti istituzionali di ciascuna Camera di commercio. L’atto costitutivo sarà depositato all’Ufficio del registro delle imprese competente, dal notaio che lo ha ricevuto.
Un altro passo avanti per facilitare l’operatività del mondo societario.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo