Tra le nuove misure volte a contrastare gli effetti della crisi internazionale in atto, licenziate dal Governo con il Decreto Aiuti-quater, riveste particolare importanza per il mondo del lavoro la nuova soglia di esenzione dei fringe benefit, dapprima fissata a 600 euro, elevata ora 3.000 euro per l’anno 2022.
Il nuovo provvedimento stabilisce infatti che il limite di cui all’articolo 51, comma 3 del Testo Unico delle imposte sui redditi è innalzato a 3.000 €, limitatamente al 2022. Il riferimento è a quei beni ceduti e servizi prestati nei confronti dei lavoratori dipendenti che non concorrono a formare il reddito (es. buoni carburante, buoni spesa, buoni acquisto, autovettura ad uso promiscuo) e, pertanto, entro il limite fissato per legge (oggi 3.000 euro per l’anno 2022) sono esenti da contribuzione e imposizione fiscale.
Si ricorda, inoltre, che al superamento della predetta soglia, tutto l’importo corrispondente ai beni e/o servizi riconosciuti al lavoratore, è da considerarsi interamente imponibile ai fini contributivi e fiscali.
La determinazione del reddito da lavoro dipendente avviene secondo il principio di cassa allargato, in base al quale si considerano percepiti nel periodo di imposta tutte le somme e i valori corrisposti dal datore di lavoro, anche sottoforma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Ciò significa che il datore di lavoro dovrà erogare ai lavoratori dipendenti le somme a titolo di fringe benefit entro il 12 gennaio 2023, a prescindere dal fatto che i lavoratori fruiscano del bene o servizio in un momento successivo.
Per effetto delle precedenti modifiche all’articolo 51, comma 3 del Tuir, che avevano già innalzato la soglia di esenzione dei fringe benefit per il 2022 da 258,23 euro a 600 euro, sono esenti anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, con Circolare del 4 novembre 2022, n. 35.
In particolare, è bene sottolineare che non si tratta di un bonus spettante in via automatica ai lavoratori.
Come avviene per la generalità dei fringe benefit, infatti, anche per le somme erogate a titolo di rimborso spese per il pagamento delle utenze domestiche, il datore di lavoro è infatti libero di scegliere:
- se erogare o meno tali somme;
- a quali lavoratori eventualmente erogare l’importo (i fringe benefit possono essere riconosciuti alla generalità o a categorie di lavoratori dipendenti ovvero anche ad personam, ossia ad un singolo lavoratore);
- l’importo da erogare, che può essere anche diversificato per ciascun dipendente.
Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come le somme erogate a tal fine debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, purché ne sostengano effettivamente le relative spese. Requisito fondamentale è dunque che il lavoratore possa dimostrare di aver sostenuto effettivamente la spesa.
Proprio per tale motivo si ritiene necessario che il datore di lavoro, nel rispetto della disciplina relativa al trattamento di dati personali, acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa (es. bolletta) e la sua inclusione nel limite di esenzione ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR.
In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
In ogni caso, sempre secondo quanto riportato dall’Agenzia nella propria Circolare, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
Infine, è bene ricordare che il datore di lavoro nell’anno 2022 può erogare al proprio personale dipendente un’ulteriore somma esente ai fini contributivi e fiscali, nel limite massimo di 200 euro e a titolo esclusivo di buoni carburante. Si tratta di un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al regime dei fringe benefit.
Al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di:
- 200 euro per uno o più buoni benzina;
- ed un valore di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Pertanto, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle due norme in commento (3.000 euro per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, del TUIR e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.
Francesco Geria – Labortre Studio Associato