Il modello 770 è la dichiarazione che deve essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento dai sostituti d’imposta per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti. Passiamo in rassegna le possibili scelte in capo al sostituto per rimediare ad eventuali errori e dimenticanze una volta superato il termine del 31 ottobre.
È possibile presentare la dichiarazione 770 tardiva quando il sostituto non ottempera all’obbligo di trasmissione entro il termine del 31 ottobre. Al contribuente viene concessa la possibilità di sanare l’omissione presentando validamente la dichiarazione entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza naturale, vale a dir entro il 30 gennaio 2023 (il 29 cade di domenica) versando la sanzione in misura ridotta in virtù del ravvedimento operoso. In particolare, la sanzione riguarda:
- la trasmissione tardiva della dichiarazione che viene sanata versando una sanzione pari a 25 euro (250 euro ridotta a 1/10). Il versamento può essere effettuato entro il 30 gennaio 2023 con F24, utilizzando il codice tributo 8911 e indicando come anno di riferimento 2022;
- entro la data indicata, laddove necessario, è possibile regolarizzare anche i tardivi versamenti delle ritenute emergenti dal modello 770/2022, applicando le sanzioni per omesso versamento delle imposte, pari al 30% del tributo omesso, riducibili applicando il ravvedimento operoso.
La dichiarazione 770 integrativa, invece, presuppone la corretta presentazione della dichiarazione originaria, anche se tardiva, che viene emendata per via di errori riscontrati successivamente alla trasmissione. In tal caso, il sostituto d’imposta provvede a rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.
La dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa all’annualità d’imposta oggetto di accertamento (31 dicembre 2027).
La dichiarazione integrativa si definisce “a sfavore” quando gli errori o le omissioni determinano un maggior debito o un minor credito. Non aver indicato un percettore e allo stesso tempo non aver versato le ritenute, per esempio, implica la necessità di versare la maggiore imposta e i relativi interessi applicando la sanzione per dichiarazione infedele (dal 90% al 180% della maggiore imposta) con possibilità di riduzione tramite ravvedimento operoso in ragione del termine entro il quale la dichiarazione viene emendata.
Se l’errore o l’omissione comporta un minor debito o un maggior credito, per esempio duplicazione di versamenti, la dichiarazione integrativa si definisce “a favore”. Il credito:
- è immediatamente fruibile purché la dichiarazione venga presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, vale a dire entro il 31 ottobre 2023;
- può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa nel caso in cui il modello sia presentato oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, vale a dire oltre il 31 ottobre 2023.
La dichiarazione 770/2022 trasmessa oltre il 30 gennaio 2023 (il 29 gennaio cade di domenica) si considera omessa e viene sanzionata in maniera differente a seconda che le ritenute siano state interamente versate o meno. In particolare:
- nel caso di omessa presentazione unitamente al mancato versamento delle ritenute si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro;
- nel caso di omessa presentazione con regolare versamento per intero delle ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro;
- è possibile avvalersi del ravvedimento operoso in caso di tardivo o carente versamento dell’imposta con le riduzioni in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento.
In subordine, in caso di trasmissione della dichiarazione oltre i 90 giorni dal termine ordinario ma entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo (31 ottobre 2023), ferma restando la possibilità del ravvedimento:
- la sanzione va dal 60% al 120% delle ritenute fiscali non versate, con un minimo di 200 euro;
- se le ritenute sono state interamente versate, la sanzione è fissa, da 150 euro a 500 euro.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN