Va in soffitta la Circolare DT 54071/2017 e viene rivisto il procedimento di applicazione delle sanzioni in tema di antiriciclaggio. Infatti, con la nuova Circolare DT-56499/2022, il MEF fornisce ai suoi Uffici centrali e territoriali nuove istruzioni operative per l’applicazione delle sanzioni art.65 del D.Lgs. n. 231/2007.
In particolare, le indicazioni del MEF:
- sotto l’aspetto soggettivo, si applicano ai procedimenti per l’irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007 nei confronti anche dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle Autorità di vigilanza di settore (fra i quali rientrano i Commercialisti e gli Esperti contabili);
- sotto l’aspetto oggettivo, si applicano anche ai procedimenti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni vigenti in ordine alla circolazione del contante e all’obbligo di comunicazione al MEF delle suddette violazioni.
I macro-argomenti che vengono trattati nella circolare sono i seguenti:
A) le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2007 in tema di:
- omessa segnalazione di operazioni sospette (artt. 35 e 58)
- inosservanza degli obblighi di adeguata verifica (artt. 17-29 e 56)
- inosservanza degli obblighi di conservazione (artt. 31-32 e 57)
- cumulo giuridico (art. 67 c.3)
B) il favor rei e le successioni di leggi nel tempo
C) il procedimento sanzionatorio in merito:
- al termine di conclusione del procedimento
- al pagamento della sanzione in misura ridotta
In quest’articolo ci occuperemo dei primi due argomenti.
Omessa segnalazione di operazioni sospette
Per quanto riguarda l’omessa segnalazione di operazioni sospette c’è da dire che, salvo che il fatto costituisca reato, essa è sanzionata mediante applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 3.000 ed € 300.000.
L’impianto sanzionatorio dell’art.58 del D.Lgs. n. 231/2007, si articola in due fattispecie:
- quella “base” del comma 1, cui si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione pecuniaria nella misura di € 3.000;
- quella “qualificata”, che, salvo che il fatto costituisca reato, presenta alternativamente o cumulativamente ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, consistenti nei caratteri di condotta “grave” “ripetuto” “sistematico” e “plurimo”. In questo caso la sanzione prevista è compresa tra un minimo e un massimo edittali di € 30.000 – € 300.000.
La circolare si addentra nei caratteri di condotta di cui sopra, soffermandosi sull’importanza per esempio:
- dell’incoerenza dell’operazione rispetto alle caratteristiche del cliente;
- delle carenze e lacune organizzative, procedurali e di comunicazione interna negli studi professionali;
- del grado di collaborazione con le Autorità;
- in termini di sollecitudine nel fornire documentazione, dati e informazioni richieste dagli Organi accertatori.
Sulla base di tutto ciò e, salvo il caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producano un vantaggio economico, sarà il grado di intensità della violazione “qualificata” a determinare l’importo delle sanzioni irrogate.
A questo fine, si individuano tre sub-intervalli (€ 30.000 – € 120.000 / € 120.000 – € 210.000 / € 210.000 – € 300.000) che determineranno la sanzione da irrogare tenuto conto inoltre, all’interno del sub-intervallo, dell’entità della sanzione per esempio in termini di gravità e durata della violazione, del grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, oppure delle precedenti violazioni al D.Lgs. n. 231/2007.
Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica
Anche per quanto riguarda la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, il legislatore individua due distinte fattispecie tipiche (art. 56):
- quella “base” cui si applica la sanzione pecuniaria nella misura di € 2.000;
- quella “qualificata” compresa tra un minimo e un massimo edittale di € 2.500 – € 50.000, in ragione della presenza, alternativa o cumulativa, degli stessi caratteri “ripetuto” “sistematico” “plurimo” e “grave” delle violazioni, come previsti anche per l’omessa segnalazione di operazioni sospette.
Anche in questo caso, la Circolare indica tre sub-intervalli (€ 2.500 – € 15.000 / € 15.000 – € 30.000 / € 30.000 – € 50.000) che determineranno la sanzione da irrogare, ma essi non hanno pari ampiezza, in quanto sono stati attribuiti valori diversi agli elementi che li determinano.
Circa la valutazione, il “peso” e l’applicazione dei parametri legislativi che individuano la fattispecie “qualificata” ai fini dell’individuazione del “sub-intervallo” in cui la sanzione va situata, nonché per i criteri di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.231/2007 per la determinazione della sanzione all’interno del “sub-intervallo” individuato, valgono le stesse considerazioni metodologiche e di merito di cui al procedimento di determinazione della sanzione per la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo