Sospensione cartella esattoriale: quando è possibile richiederla?

I contribuenti che ricevono una cartella di pagamento e che ritengono che la richiesta di pagamento non sia dovuta, possono chiedere la sospensione legale delle procedure di riscossione per gli importi indicati nell’atto. Tale possibilità è consentita dalla Legge n. 228/2012.

È possibile presentare domanda di sospensione se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

L’istanza, presentabile una sola volta entro 60 giorni dalla data in cui Agenzia delle entrate-Riscossione ha notificato la cartella o gli altri atti della riscossione, può essere presentata:

  • on-line dall’area riservata del sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/, se si possiedono le credenziali di accesso;
  • inviando il modello di sospensione SL1 via mail o presso uno sportello dell’agenzia entrate riscossione, nel caso non si possiedano le credenziali di accesso al sito.

A corredo dell’istanza di sospensione vanno allegati il documento di identità e tutta la documentazione in possesso, come la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto, il provvedimento di sgravio o la sentenza favorevole.

Se accolta, l’ente da un riscontro nei successivi 220 giorni. Nel frattempo la riscossione rimane sospesa.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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