Si va verso l’obbligo di fatturazione elettronica anche per le prestazioni sanitarie? Al momento non sono intervenute disposizioni che prorogano il divieto valido fino al 31 dicembre 2022.
Come è noto, la fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie non è dovuta, per cui la certificazione di questa tipologia di spese è ancora in modalità cartacea.
L’esclusione dalla modalità elettronica delle fatture emesse da medici e atri operatori del settore è stata dettata dall’estrema delicatezza dei dati trattati.
In ambito “privacy”, alcuni dati personali sensibili vengono definiti “particolari”. Tra questi, insieme a quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche e l’appartenenza sindacale, vi sono anche quelli relativi alla salute o alla vita sessuale.
Ecco perché fino ad oggi è prevalsa la riservatezza di tali dati a tutela dei diritti e libertà dell’interessato, rispetto ad altre ragioni (anche di ausilio alla compilazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata).
Le regole attuali, però, hanno una scadenza temporale e cioè il 31 dicembre 2022, per cui, in assenza di novità, dal 1° gennaio 2023, cesserà di avere effetto quanto disposto dall’art. 10 bis del D.L. n. 119/2018 (convertito con modifiche in L. n. 136/2018).
Esso prevede che per i periodi d’imposta dal 2019 al 2022, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria. Inoltre, è previsto che i dati fiscali trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Per completezza, rispetto ai soggetti che avrebbero potuto ritenersi obbligati alla fatturazione elettronica contenente i predetti dati personali, è intervenuto l’art. 9bis del D.L. n. 135/2018 convertito in L. n. 12/2019, che ha stabilito che le disposizioni contenute nell’art. 10bis del D.L. n. 119/2018 (convertito con modifiche in L. n. 136/2018) citato in precedenza, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al STS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Si nota anche che, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, l’emissione della fatturazione elettronica sarebbe, in sostanza, una ripetizione (l’adempimento è escluso fino al 31 dicembre 2022 grazie all’intervento della L. n. 215/2021).
A questo punto, se il termine stabilito per il 31 dicembre 2022 non verrà esteso, la fatturazione elettronica entrerà in vigore anche per le prestazioni sanitarie citate in precedenza ma, se così fosse, ci si attende anche un intervento in materia di privacy per regolamentare opportunamente il trattamento dei relativi dati particolari.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo