L’assegno unico e universale costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari il cui importo varia in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
La misura è stata introdotta a decorrere dal 1° marzo 2022 ed è riconosciuta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Si ricorda che per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.
Per i figli portatori di handicap l’assegno unico e universale è sempre riconosciuto a prescindere dall’età del figlio.
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto a condizione che il figlio, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, frequenti o sia iscritto presso:
- una scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale, finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- un percorso di Formazione professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il diploma professionale di tecnico;
- percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
- Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF;
- un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.
La domanda di assegno unico e universale è di norma presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti.
L’Inps, con propria Circolare del 15 dicembre 2022, n. 132, ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande e per il riconoscimento dell’assegno unico per il periodo marzo 2023 – febbraio 2024.
Erogazione dell’assegno a soggetti già beneficiari
L’Istituto erogherà la prestazione d’ufficio nei confronti dei soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”.
L’erogazione proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”, mentre l’erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, inizierà al termine degli specifici controlli previsti, qualora le verifiche abbiano esito positivo.
Nelle ipotesi in cui, rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda, si dovessero essere verificate delle variazioni, è onere dei potenziali beneficiari dell’assegno unico e universale intervenire tempestivamente sull’istanza da essi già inviata, modificandola alla luce delle rilevanti circostanze sopravvenute (es. nascita di figli, la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio, variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne, modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori, criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori, variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore).
Erogazione dell’assegno a nuovi soggetti
In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato della misura ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, al fine del riconoscimento dell’assegno per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda.
La domanda deve essere inoltrata all’Inps attraverso i seguenti canali:
- portale web dell’Istituto;
- Contact Center Integrato;
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Con riferimento alla decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.
Presentazione dell’ISEE
È importante ricordare che sia nelle ipotesi in cui la domanda di assegno unico e universale sia già stata presentata all’Inps sia nel caso di presentazione di nuova domanda, sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per l’anno 2023, al fine di ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’assegno unico sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto dalla normativa in tema di importi maggiorati.
In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, infatti, l’importo dell’assegno sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Infine, qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato