I contribuenti che dimenticano di comunicare la revoca dell’opzione per la cedolare secca possono sanare l’inadempimento con la remissione in bonis. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 530 del 28 ottobre 2022.
L’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 ha introdotto il regime della cedolare secca, che permette al locatore di assoggettare il canone annuo ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sulla registrazione del contratto e sulle eventuali risoluzioni o proroghe. L’opzione di scelta di tale regime di tassazione alternativo ha efficacia soltanto se al conduttore viene recapitata preventiva comunicazione tramite raccomandata, nella quale si rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
Il Provvedimento di attuazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 (prot. 55394/2011) ha poi disposto che “l’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga, ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima” e che è consentita la revoca entro il termine per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento con pagamento dell’imposta dovuta ovvero entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui termina la precedente annualità.
Nel caso in esame, l’istante chiedeva all’agenzia delle entrate un parere circa la possibilità di comunicare la revoca dell’opzione tardivamente usufruendo dell’istituto della remissione in bonis. Infatti, avendo provveduto a comunicare la revoca al conduttore dell’immobile ma essendosi dimenticato di farlo all’Agenzia delle entrate (non versando neppure l’imposta di registro relativa all’annualità) si trovava nella scomoda posizione di dover sanare l’inadempimento nel rispetto della normativa.
La risposta dell’Agenzia delle entrate è affermativa.
Visto che la remissione in bonis, così come chiarito anche dalla Circolare 47/E del 20 dicembre 2012, è utilizzabile per sanare la tardiva presentazione del modello RLI solo se il tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione del modello non sia configurabile come mero ripensamento, e visto che tale istituto consente al contribuente di accedere a benefici fiscali la cui applicazione risulta subordinata ad una “preventiva comunicazione”, il contribuente istante potrà usufruirne se dimostra di aver tenuto un comportamento coerente con la scelta, ossia:
- provi di aver tempestivamente comunicato al conduttore la propria decisione di revocare l’opzione;
- dimostri di non aver corrisposto l’imposta sostitutiva con riferimento al secondo anno di locazione.
Al fine di perfezionare la revoca, inoltre dovrà:
- inviare il prescritto modello RLI con la revoca entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versare la sanzione di 250 euro;
- versare tardivamente, ove non già corrisposta, l’imposta di registro, maggiorata degli interessi e delle sanzioni;
- assoggettare il canone di locazione ad imposta ordinaria e compilare la dichiarazione annuale in modo coerente con la scelta fatta.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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