I fringe benefit possono essere riconosciuti anche agli amministratori di società e, più in generale, a tutti i percettori di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente. A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate con propria Circolare del 4 novembre 2022, n. 35.
In particolare, l’Agenzia è intervenuta fornendo chiarimenti in merito all’innalzamento della soglia ordinaria di esenzione da contribuzione e imposizione fiscale per il riconoscimento di benefit, nel periodo d’imposta 2022, da 258,23 euro a 600 euro.
Tuttavia, il Decreto Aiuti-quater ha nuovamente modificato il predetto limite di esenzione portandolo a 3.000 euro, sempre limitatamente all’anno 2022.
Pertanto, le indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria per la soglia dei 600 euro possono ritenersi valide anche per il riconoscimento di importi più elevati nel limite di 3.000 euro nel periodo d’imposta.
Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 12del decreto Aiuti-bis, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che la disposizione introduce, sostanzialmente, un aumento, per l’anno d’imposta 2022, del valore e un’estensione delle tipologie dei cosiddetti fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. In assenza di ulteriori limiti soggettivi, si ritiene che tale disposizione si applichi ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni previste per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente il Testo Unico delle imposte sui redditi ricomprende anche le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità.
I fringe benefit possono essere riconosciuti anche ad personam e, pertanto, il riconoscimento di beni o servizi può avvenire anche nei confronti dell’amministratore unico.
Il Decreto Aiuti-bis ha espressamente previsto l’inclusione tra i fringe benefit, esclusivamente per il periodo d’imposta 2022, anche delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas.
Pertanto, oltre ai classici buoni spesa, buoni carburante, auto concessa ad uso promiscuo al lavoratore il datore di lavoro, il committente o la società/ente potrà riconoscere somme al lavoratore o amministratore anche a tale ulteriore titolo.
In tal caso, le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
È possibile ricomprendere anche le utenze per uso domestico intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile, nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore, del coniuge o dei familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
L’eventuale superamento nel periodo d’imposta del valore di 3.000 euro riconosciuto a titolo di fringe benefit comporta l’assoggettamento dell’intera somma a contribuzione previdenziale e imposizione fiscale.
Il valore concorre pertanto alla formazione del reddito di lavoro dipendente o del reddito a questo assimilato.
Come già evidenziato in precedenza, i redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente sono determinati seguendo le regole previste per quest’ultima tipologia di reddito. Ai fini della verifica del superamento della soglia dei 3.000 euro per il periodo d’imposta 2022, sarà necessario controllare tutte le somme erogate entro il 12 gennaio 2023, a prescindere dal fatto che i beni e servizi resi possano essere fruiti anche in un momento successivo. Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risulti superiore al predetto limite, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, ossia anche la quota di valore inferiore al limite di 3.000 euro.
In merito a quanto sopra esposto rimane aperta una situazione di incertezza.
Come evidenziato, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4/11/2022 n. 35/E, nel chiarire vari aspetti operativi e pratici, ha anche puntualizzato come tale disciplina trova applicazione anche ai percettori di reddito assimilato al lavoro dipendente (es. co.co.co., amministratori etc).
In particolare, la soglia di esenzione può essere riconosciuta anche ai fringe benefit (quelli rientranti nell’art. 51, c. 3 del Tuir) corrisposti e riconosciuti agli amministratori.
Rimane, ad oggi, un dubbio in merito agli amministratori senza compenso poiché, in tal caso, non sarebbero percettori di alcun reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.
Al momento non sono stati forniti chiarimenti ma sembra possibile richiamare quanto già a suo tempo precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella sua Risposta n. 522/2019: “la circostanza che i benefit siano corrisposti agli amministratori che non percepiscono alcun compenso per l’incarico svolto, porta a ritenere che gli stessi assolvano una funzione essenzialmente remunerativa e debbano, pertanto, essere assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir. Ne consegue che i benefit erogati a tutti i membri del consiglio di amministrazione non possano fruire del regime di esclusione dal reddito”.
Secondo il parere dell’Amministrazione Finanziaria, pertanto, eventuali fringe benefit corrisposti ad amministratori senza compenso nell’anno dovranno essere comunque assoggettati a imposizione fiscale e contributiva senza tenere in considerazione la soglia di esenzione.
Infine, si ricorda che non può essere riconosciuto agli amministratori il cosiddetto bonus carburante di 200 euro di cui al Decreto Ucraina. Si tratta infatti di un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma rispetto al regime dei fringe benefit. Il Legislatore in tal caso ha espressamente ricondotto la possibilità per i datori di lavoro di riconoscere uno o più buoni carburante del valore massimo esente da imposizione contributiva e fiscale di 200 euro ai soli lavoratori dipendenti.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato