Negli ultimi anni, complice anche l’emergenza covid-19 che ha costretto la gente a stare in casa, stiamo assistendo ad un progressivo aumento della presenza dei videogiochi nella quotidianità di milioni di persone in tutto il mondo. La nascita e lo sviluppo di diverse piattaforme e app, dove chiunque può iscriversi al gioco e partecipare come concorrente, fa nascere anche dubbi di natura fiscale sul trattamento delle iscrizioni e/o delle vincite erogate ai videogiocatori nel corso di tornei e competizioni on line.
Recentemente, con la risposta n. 582 pubblicata il 7 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti fiscali inerenti l’applicazione dell’IVA e la tassazione ai fini delle imposte dirette per il servizio di matchmaking svolto da una società che gestisce una piattaforma di gioco.
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, la partecipazione a uno o più tornei disponibili su una piattaforma di gioco è subordinata al possesso da parte dell’utente (player) di una somma di denaro sotto forma di gettoni di gioco (coin) acquistati per l’iscrizione alla piattaforma di gaming gestita dalla società (interpellante).
Per l’Agenzia delle Entrate, le coin possedute dai players per giocare on line sono un mezzo di pagamento poiché il committente può partecipare al gioco solo se, anziché in euro, versa in coin la relativa quota di iscrizione, fermo restando che il diritto a partecipare ai tornei on line è conferito con l’iscrizione.
I gettoni di gioco in questione non costituiscono moneta virtuale o criptovalute, ma rappresentano solamente un nome di marketing che identifica quanto è stato acquistato per giocare, e fungono da mezzi di pagamento, al pari di una valuta, anche se il loro utilizzo è circoscritto alla piattaforma di gioco che li “emette”.
Ed ecco, il primo chiarimento. Dal punto di vista fiscale, con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, il servizio di conversione degli euro in gettoni per il gioco (coin) non assume rilevanza ai fini IVA poiché effettuato dalla società a titolo gratuito (non è prevista nessuna commissione per questo servizio di “conversione” o “cambio valute”).
Ciò che assume rilevanza ai fini IVA è invece la “fee” che spetta alla società che gestisce la piattaforma di gaming all’atto dell’iscrizione al torneo da parte del singolo player, a titolo di remunerazione per il servizio di matchmaking svolto dalla società.
Per la società che gestisce la piattaforma di gaming, se l’attività di matchmaking svolta attraverso internet, è essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione, i corrispettivi vengono così trattati:
- i corrispettivi percepiti dai consumatori finali nazionali sono assoggettati a IVA con aliquota ordinaria 22% e documentati con fattura (la società dovrà chiedere anche il codice fiscale dell’utente in fase di registrazione di quest’ultimo sulla piattaforma);
- i corrispettivi percepiti dai consumatori finali comunitari andranno assoggettati a IVA secondo le regole disposte dal paese del committente, mediante il sistema OSS (ove scelto per opzione) e non saranno soggetti all’obbligo di certificazione, salvo scelta del prestatore e comunque previa autorizzazione del committente stesso;
- i corrispettivi percepiti dai consumatori finali extra-UE sono invece fuori campo di applicazione dell’imposta e dunque senza obbligo di certificazione.
Se l’attività di matchmaking svolta dalla società, pur essendo svolta mediante mezzi elettronici, richiede un intervento umano più che minimo, dal punto di vista fiscale si tratterebbe di una prestazione di servizio generica, territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter del decreto IVA qualunque sia la residenza degli utenti/soggetti privati (nazionale, comunitarie o extra UE).
Ai fini delle imposte dirette, le commissioni applicate dalla società che gestisce la piattaforma di gaming ai giocatori che si iscrivono ai tornei costituiscono ricavi ai sensi dell’articolo 85 del TUIR e concorrono alla determinazione della base imponibile della società ai fini IRES.
Ai fini IRAP, le commissioni percepite dalla società per i servizi forniti ai propri clienti concorrono alla formazione del valore della produzione netta, rappresentando di per sé ricavi per prestazioni di servizi ascrivibili all’attività caratteristica della società che gestisce la piattaforma di gaming.
Per quanto attiene invece i premi e le vincite conseguite dai players, si fa presente che i premi e le vincite sono soggetti all’applicazione delle ritenute fiscali al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 30 del D.P.R. 600/73, sempreché gli stessi vengano erogati nell’ambito di uno degli eventi espressamente previsti da tale disposizione e risultino imponibili ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 67, comma 1, lettera d) e 69 del TUIR.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN