Quasi sempre, in prossimità delle feste di Natale, imprese e professionisti offrono degli omaggi ai propri clienti. Ecco un breve riepilogo dei trattamenti IVA e imposte su redditi per tali tipologie di soggetti.
Fondamentalmente ci si può ritrovare di fronte a due casistiche in merito agli omaggi che imprese e professionisti offrono alla propria clientela.
Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa
Sono considerate spese di rappresentanza le spese sostenute per acquistare beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui produzione o commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa.
Sono considerate tali le spese:
- inerenti ed effettivamente sostenute e documentate per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
L’omaggio elargito alla clientela in occasione delle festività natalizie che si riferisce ad un bene non oggetto dell’attività dell’impresa:
- costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
- non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.
Ai fini delle imposte sul reddito, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108 c. 2 del Tuir e possono essere dedotti dall’impresa in base ad una percentuale fissata sul totale dei ricavi/proventi:
- fino a 10 milioni, per l’1,5% entro il limite di euro 150.000 di spesa;
- dai 10 ai 50 milioni, per lo 0,6% entro il limite di euro 150.000 + 240.000 di spesa;
- oltre ai 50 milioni, per lo 0,4% entro il limite di euro 390.000 + lo 0,4% per la parte eccedente di spesa;
- al 100% se il valore unitario non è superiore a euro 50 di spesa. Nel caso di un omaggio composto da più beni (ad esempio una cesta natalizia) il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio.
Il professionista, invece, può dedurre l’importo dei beni omaggiati nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario.
La detraibilità dell’IVA relativa ai beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a euro 50 euro, così come dettato dall’art. 34 del D.Lgs. 175/2014.
L’art. 2 c.2 n. 4) del DPR n. 633/72 stabilisce che non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a euro 50 e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’IVA.
Si desume quindi che:
- per i beni di costo unitario maggiori di euro 50 l’IVA sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
- per i beni di costo unitario inferiori a euro 50 l’IVA assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).
Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell’attività
Nel caso in cui il bene sia oggetto dell’attività d’impresa l’IVA è stata detratta, pertanto si applica la regola generale dell’imponibilità della cessione gratuita.
La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni.
La base imponibile sarà determinata in misura pari al prezzo di acquisto o al prezzo di costo dei beni. L’impresa potrà però evitare di chiedere il pagamento dell’IVA al destinatario dell’omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:
- emissione di autofattura per omaggi (da annotare sul registro IVA delle vendite);
l’autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi effettuati nel mese di riferimento; - annotazione nell’apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno).
Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108 c.2, TUIR; si applicano quindi le medesime regole per gli omaggi di beni non oggetto dell’attività destinati ai clienti.
Rita Martin – Centro Studi CGN