In prossimità della fine dell’anno, contribuenti e professionisti saranno alle prese con le opportune valutazioni rispetto al regime contabile da adottare per l’esercizio successivo. Un motivo in più per affrontare l’argomento è legato alle modifiche al regime forfettario (ex art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014) contenute nella legge di bilancio per il 2023, che prevede l’innalzamento della soglia di accesso a 85.000 euro.
Il regime forfetario è un regime naturale. I contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione vi accedono senza dover presentare alcuna comunicazione preventiva o successiva.
Il passaggio dal regime forfettario a semplificato e viceversa non soggiace ad alcun tipo di vincolo. È la stessa Agenzia delle Entrate a confermarlo nella risoluzione n. 64/E/2018, laddove chiarisce come il passaggio fra i regimi minori (da semplificato a forfettario e viceversa) non vincoli l’istante al rispetto del vincolo triennale nel regime prescelto, trattandosi in entrambi i casi di regimi “naturali” propri dei contribuenti minori. Per questo motivo, sussistendone i requisiti richiesti dal regime di riferimento, il contribuente ha la facoltà di transitare dal regime semplificato al regime forfettario e viceversa senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza.
Il vincolo di permanenza triennale sussiste nel caso di passaggio per opzione al regime ordinario da parte del contribuente che possiede i requisiti richiesti in uno dei regimi contabili minori. L’opzione per la contabilità ordinaria presenta le seguenti caratteristiche:
- soggiace a vincolo triennale (ex art. 18, comma 8, del DPR n. 600 del 1973);
- con effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata;
- si esercita per comportamento concludente, dandone comunque comunicazione con il quadro VO della dichiarazione IVA (articolo 2 del DPR n. 442 del 1997).
Trascorso il periodo minimo triennale di permanenza nel regime ordinario, l’opzione, nel rispetto delle condizioni previste, si rinnova di anno in anno.
In vista delle modifiche normative al regime forfettario, è il caso di segnalare che la regola sopra descritta incrocia un’eccezione: l’effetto vincolante viene meno in caso di modifica del relativo modello impositivo in conseguenza di nuove disposizioni normative per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Infatti, come indicato con circolare dell’agenzia delle Entrate n. 11/E del 2017: “… l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto. L’articolo 1 del D.P.R. n. 442 del 1997, tuttavia, consente la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative’”. Tale impostazione è stata confermata con il documento di prassi n. 9/E del 2019, in tema di passaggio da regime ordinario per opzione a regime forfettario affermando, in occasione delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla Legge di stabilità per il 2019, la possibilità di effettuare il passaggio dalla contabilità ordinaria, scelta per opzione, al regime forfetario, senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni IVA.
Stando ai documenti di prassi, per un contribuente che ha optato nel 2022 per il regime di contabilità ordinaria, il rispetto del vincolo triennale viene meno a partire dall’esercizio successivo in caso di modifiche intervenute in conseguenza di nuove disposizioni normative, così come si prevede rispetto al regime forfettario nei prossimi giorni in occasione della legge di bilancio per il 2023.
Il passaggio al regime forfettario provenendo da un regime IVA potrebbe risultare particolare complesso e dare luogo a inconvenienti di non poco conto in presenza:
- di quote residue di plusvalenza che dovranno essere imputate per intero nell’ultima dichiarazione dei redditi del regime ordinario;
- di IVA che si è detratta sui beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati nonché IVA relativa all’acquisto di beni ammortizzabili che dovrà essere riversata.
Si dovrà, altresì, tenere conto delle perdite fiscali pregresse che potranno essere portate in deduzione per quanto riguarda le imprese in regime ordinario che transitano in quello forfettario
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN