Previa richiesta di esibizione, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza utilizzeranno i file xml delle fatture elettroniche per alcune attività di ordine pubblico, l’Agenzia delle Entrate anche per altre finalità. Chiariamo meglio le conseguenze operative di questa novità.
Tra queste ultime rientrano quelle svolte nell’espletamento di accessi, ispezioni e verifiche, erogazione di rimborsi art. 38bis D.P.R. n.633/72, controlli formali 36ter D.P.R. n.600/1973, controllo preventivo su modello 730 a rimborso, detrazioni, deduzioni e agevolazioni fiscali.
Il nuovo Provvedimento del Direttore dell’AdE sostituisce integralmente il precedente, risalente ormai al 2018, e offre interessanti spunti per capire meglio le regole che sovraintendono la fatturazione elettronica, nella quale ci si imbatte quotidianamente.
Come è noto, l’art. 39 del Dpr n. 633/1972 prevede che sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente.
La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione del file della fattura, ma un processo regolamentato tecnicamente dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
A questo proposito, il nuovo Provvedimento AdE n. 433608/2022 del 24.11.2022, fra l’altro, prevede che i file delle fatture elettroniche sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
- dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria diretta alla prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni, principalmente in materia di imposte dirette ed indirette e doganali;
- dall’AdE e dalla GdF per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali,
il tutto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per il rispetto della normativa sulla privacy.
I file delle fatture (e note di variazione) sono consultabili e acquisibili, previa richiesta della documentazione secondo le disposizioni in vigore e relativamente ai soli periodi di attività istruttoria, ed inoltre in caso di indagini penali o su richiesta dell’Autorità giudiziaria.
Restano invariate le disposizioni sulle sanzioni in caso di rifiuto del soggetto sottoposto al controllo di esibire i documenti richiesti (da € 1.000 a € 8.000 ai sensi dell’art.9 D.Lgs. n. 471/1997).
Inoltre, il Provvedimento prevede che per le fatture elettroniche tra operatori economici, l’AdE memorizza dati fattura integrati, compresi quindi le modalità di pagamento – natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati, escluse le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e di quelle relative al settore legale. Per quest’ultimo settore, considerando la delicatezza dei dati, le fatture saranno memorizzate in modalità cifrata.
I file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nell’area riservata dei contribuenti soggetti passivi IVA, sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.
Tra l’altro, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali e previa adesione al servizio, l’AdE presta il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. Nel caso in cui tale adesione sia effettuata da una sola delle parti tra cedente/prestatore e cessionario/committente, l’AdE renderà disponibili le fatture elettroniche per la consultazione e acquisizione, solo al soggetto che ha effettuato l’adesione.
Al contribuente soggetto passivo IVA, che non abbia effettuato l’adesione, sono resi disponibili in consultazione esclusivamente i “dati fattura” fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Il consumatore finale – cessionario/committente o il soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, dopo l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, le avrà disponibili nella propria area riservata, sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI. Invece, in assenza di adesione al servizio, non sarà reso disponibile in consultazione, alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.
Si ricorda che per “dati fattura” si intendono quelli fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (esclusi quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni/servizi), compreso il codice hash, cioè il codice alfanumerico che caratterizza univocamente la fattura stessa. Invece, per “dati fattura integrati” si intendono quelli riportati nel tracciato xml della fattura elettronica (compresi quindi quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni/servizi).
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo