L’Agenzia delle Entrate ha approvato lo scorso 17 gennaio i modelli definitivi che i sostituti d’imposta devono utilizzare per trasmettere le CU 2023 in riferimento ai redditi erogati ai propri lavoratori subordinati e parasubordinati nel periodo d’imposta 2022. Analizziamo le principali novità.
Detrazioni per figli a carico
Una delle novità rilevanti del modello riguarda l’abrogazione parziale delle detrazioni per figli a carico.
A decorrere dal 1° marzo 2022, data di entrata in vigore dell’Assegno Unico Universale sono state abrogate le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, in caso di soggetti con più di tre figli a carico.
È stata inoltre abrogata la detrazione per famiglie numerose.
Al punto 361 della CU va indicata l’imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito alla somma dei redditi indicati nella certificazione.
Al punto 362 va indicato l’importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all’art. 12 c. 1 del TUIR.
Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituito non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l’intero periodo di imposta (qualora ne ricorrano i presupposti).
Al punto 363 va indicato l’importo delle detrazioni riconosciute per i mesi di gennaio e febbraio 2022.
Nel punto 364 si riporta l’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta, relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto indicherà nelle annotazioni con il cod. AN, che potrà fruire della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.
Trattamento integrativo
Ulteriore novità riguarda il trattamento integrativo. Per il periodo d’imposta 2022 è stato previsto il riconoscimento del trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 1.200 euro se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Tale somma è riconosciuta in via automatica dai sostituti d’imposta qualora l’imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, c. 1 del TUIR. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Spetta anche nelle ipotesi in cui il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro.
Per la compilazione del punto 390 è necessario utilizzare i codici:
- se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;
- se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.
Al punto 391 si indica l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha erogato al lavoratore dipendente; al punto 392 l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.
Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, nei punti da 397 a 400 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto 403 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta. Si precisa che il punto 400 deve essere compilato nell’ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto e nell’ipotesi di operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto d’imposta e con prosecuzione dell’attività da parte del nuovo, nel caso in cui il primo sostituto abbia recuperato il trattamento integrativo.
L’importo indicato nel punto 400 deve essere riportato anche nel precedente punto 393.
Bonus carburante e finge benefit
Ultima novità riguarda il bonus carburante e il fringe benefit. In presenza di remunerazioni erogate come bonus e stock option, devono essere indicati nelle annotazioni con il cod. BL l’ammontare complessivo di dette remunerazioni e la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione.
Nel punto 3 va indicato il totale dei redditi derivante da pensione per i quali è possibile fruire della detrazione.
Nei punti 1, 2 e 4 del campo 474 deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni in natura e degli eventuali compensi in natura concessi, a prescindere dall’importo. Se l’importo complessivo di dette erogazioni è superiore nel periodo d’imposta a 3.000 euro lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Nei punti 1, 2 e 4 del campo 475 deve essere indicato il valore dei bonus carburante concessi, indipendentemente dal loro ammontare, in base a quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 21/2022. Se l’importo complessivo dei bonus carburante è superiore nel periodo d’imposta a 200 euro lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Si ricorda che la CU deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate il 16 marzo 2023; la scadenza è fissata invece al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730.
Entro la medesima scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica.
Rita Martin – Centro Studi CGN