Forfettari e fattura elettronica, l’Agenzia risponde ai dubbi

L’Agenzia delle Entrate affronta la questione interpretativa legata all’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario. Nella FAQ del 22 dicembre scorso, l’Agenzia indica che sono obbligati all’emissione della fattura elettronica a partire dallo scorso 1° luglio i soli contribuenti in regime forfettario che hanno conseguito nel 2021 ricavi e compensi (anche ragguagliati ad anno) superiori a 25.000 euro. Gli altri soggetti in regime forfettario saranno obbligati, a partire dal 1° gennaio 2024, a prescindere dal volume di ricavi e compensi conseguiti nel 2022 (e anche nel 2023).

Si riporta la FAQ n. 150 del 22/12/2022:

Domanda

I contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il limite dei 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall’art. 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito in legge n. 79/2022 del 29 giugno 2022), se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi/compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024?

Risposta

La norma citata prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.” Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.

La questione nasce dall’interpretazione della norma di cui all’art. 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 che si riporta:

La disposizione di cui al comma 2 (obbligo di fatturazione elettronica per forfettari, in regime di vantaggio e associazioni sportive con attività commerciali ndr) si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

Ai fini della verifica dei soggetti obbligati, la norma riportata poteva essere interpretata in due maniere:

  1. era possibile un’interpretazione del termine di riferimento mobile nel senso di doversi riferire all’ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti “nell’anno precedente” (2021 per il 2022; 2022 per il 2023);
  2. oppure un’interpretazione del termine di riferimento fisso nel senso di doversi riferire esclusivamente ai soggetti che nel 2021 avevano superato il limite di 25.000 euro, in quanto “anno precedente” a quello di introduzione dell’obbligo.

I tecnici del fisco propendono per la seconda soluzione, anche se la locuzione “anno precedente” si presta a un’interpretazione mobile del termine in quanto, se il Legislatore avesse voluto far riferimento esclusivamente all’anno 2021, avrebbe fatto meglio a indicare espressamente l’esercizio 2021.

L’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate comporta alcune incongruenze. Per esempio:

  • il soggetto in regime forfettario Tizio che abbia percepito compensi per un ammontare di 25.400 euro nel 2021 è obbligato sin dal 1° luglio 2022 all’obbligo di fatturazione elettronica;
  • mentre non sarebbe obbligato potendo continuare ad emettere fatture in formato cartaceo un soggetto forfettario che abbia conseguito ricavi per 20.000 euro nel 2021 e per 62.000 euro nel 2022.

Si coglie l’occasione per evidenziare che l’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda i professionisti sanitari che, ancora per un anno, ne resteranno fuori per via della norma inserita nel decreto Milleproroghe (art. 3, comma 2, L. n. 198 del 29 dicembre 2022).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN