Come ogni anno, i datori di lavoro e committenti, con la retribuzione relativa al mese di dicembre, sono chiamati ad effettuare le operazioni necessarie ai fini del conguaglio fiscale e previdenziale. Chiariamo quali sono le procedure per gestire la particolare situazione venutasi a creare nel 2022 a seguito dell’innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro per i benefit.
Per effetto del principio di unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base determinata a fini fiscali a norma dell’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), salvo specifiche deroghe.
Nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è necessario tenere conto del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) qualora di importo non superiore, complessivamente, nel periodo d’imposta, a 258,23 €.
Il Legislatore, nel corso del 2022, è intervenuto più volte in materia, innalzando la soglia di esenzione dapprima, tramite il Decreto Aiuti bis, a 600 € e successivamente a 3.000 € con il Decreto Aiuti quater, comprendendo tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce a gas.
Si ricorda, inoltre, che il superamento del suddetto importo comporta l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente o assimilato anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, conseguentemente, l’assoggettabilità per l’intero valore al prelievo previdenziale e fiscale.
L’Inps, con proprio Messaggio del 22 dicembre 2022, n. 4616, ha fornito le indicazioni per la corretta gestione del conguaglio previdenziale con riferimento alle sole somme erogate ai lavoratori dipendenti a titolo di fringe benefit o a titolo di buoni carburante D.L. Ucraina (limite di esenzione pari a 200 €) nel periodo d’imposta 2022.
Al fine di determinare i limiti di esenzione citati dei fringe benefit e buoni carburante si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Tuttavia, ai fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit e/o del bonus carburante dal medesimo erogato.
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro che hanno erogato nel corso dell’anno somme a titolo di fringe benefit dovranno attenersi alle seguenti modalità:
- portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefit e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d’imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore ai limiti previsti e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno e trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno;
- provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale, nel caso in cui il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante).
Sono tre le procedure messe in campo dall’Inps per gestire la particolare situazione venutasi a creare nel 2022 relativamente all’innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 per i benefit di cui all’art. 51, c. 3 del TUIR, come indicato dal Messaggio Inps n. 4616/2022.
Prima procedura: utilizzo variabili retributive
Ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro potranno utilizzare la sezione <VarRetributive>, per ciascuna competenza del 2022, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>, interessata da fringe benefit:
- FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui c’è un imponibile da abbattere, con riferimento all’importo del fringe benefit per la medesima competenza;
- FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica c’è eccedenza massimale. Nel caso in cui l’eccedenza massimale presente per la competenza <AnnoMeseVarRetr> risulti uguale o maggiore dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l’importo del fringe benefit;
- FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti.
È possibile applicare la prima procedura esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2022 (scadenza entro 30 gennaio 2023).
Seconda procedura: flussi di variazione massiva d’ufficio
I datori di lavoro potranno utilizzare anche la procedura che consiste nell’invio massivo di flussi di variazione.
In tal caso gli stessi dovranno dichiarare di avvalersi della procedura di recupero cassetto bidirezionale, utilizzando lo specifico oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, allegando apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che attesti che quanto esposto nel relativo flusso Uniemens corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit.
La dichiarazione comporta l’automatica generazione di un ticket. Dopo aver ottenuto l’apposito ticket il datore di lavoro dovrà valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, i seguenti elementi della sezione <InfoAggcausaliContrib>:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “FRBI”, avente il significato di “Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il numero di ticket/protocollo INPS rilasciato dal cassetto previdenziale del contribuente;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese in cui è avvenuta l’erogazione oggetto del recupero;
- nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’imponibile da detrarre nel mese riferito al fringe benefit;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato 0 (zero), in quanto la contribuzione sarà determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell’Istituto.
I dati esposti con il codice “FRBI” avranno valenza esclusivamente dichiarativa, utili alla creazione delle Regolarizzazioni DM\VIG, necessari per l’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero (non avranno dunque valenza contributiva né retributiva, ai fini della posizione assicurativa, nella denuncia di gennaio 2023 o febbraio 2023).
L’Inps, una volta ricostruita la denuncia mensile, procederà alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi.
La procedura di recupero mediante flussi di variazione massiva potrà essere applicata esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023.
L’elaborazione sarà eseguita una sola volta per le denunce di competenza gennaio 2023 e una sola volta per le denunce di competenza febbraio 2023, per ciascun lavoratore e per le competenze indicate, al fine di evitare la continua generazione automatica dei flussi di regolarizzazione, qualora nel futuro fossero inviate denunce di variazione per la competenza di gennaio 2023 e/o di febbraio 2023 (se un datore di lavoro espone i dati, per uno stesso lavoratore a parità di periodi interessati, sia nella denuncia di competenza gennaio 2023 che nella denuncia di febbraio 2023, i dati presenti nella denuncia di febbraio 2023 sono da considerarsi sostitutivi rispetto a quelli precedentemente indicati).
Terza procedura: flussi di regolarizzazione
I datori di lavoro interessati potranno infine utilizzare una terza procedura, avvalendosi delle modalità standard, tramite flussi di regolarizzazione (Uniemens/Vig), per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.
Tale modalità va utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.
Si ricorda che le indicazioni fornite dall’Inps riguardano esclusivamente le somme e i servizi erogati ai soli lavoratori dipendenti. Pertanto, al momento, non sono state fornite istruzioni per la determinazione dell’imponibile contributivo per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Infine, l’Inps con la Circolare del 31 dicembre 2022, n. 139, ha fornito indicazioni in merito alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
In particolare, l’Istituto ha specificato le operazioni necessarie per le seguenti fattispecie:
1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del D.M. 7.10.1993;
2) massimale contributivo e pensionabile;
3) contributo aggiuntivo IVS 1%;
4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 3.000,00 per l’anno 2022) nel periodo d’imposta (cfr Messaggio n. 4616/2022);
6) auto aziendali ad uso promiscuo (cfr Messaggio n. 4616/2022);
7) prestiti ai dipendenti;
8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10) gestione delle operazioni societarie.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato