Il bonus sociale gas ed energia consiste in uno sconto applicato direttamente in bolletta alle famiglie che possiedono, tra i vari requisiti, un valore ISEE non superiore a una certa soglia: vediamo cosa cambia dal 1° gennaio.
Cos’è il bonus sociale gas ed energia?
Il bonus sociale gas ed energia è un’agevolazione rivolta alle famiglie che consiste in un abbattimento in bolletta degli importi dovuti per l’energia elettrica e il gas naturale.
Con un apposito messaggio del 21 dicembre, SGAte aveva informato che a partire da gennaio 2021, data di entrata in vigore del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 157/2019, veniva introdotto il riconoscimento automatico dei bonus sociali senza dover presentare apposita domanda presso i Comuni o i CAF.
Tale circostanza, ancora in vigore, induce il cittadino a presentare presso i CAF l’ISEE e, se il requisito economico è soddisfatto, i bonus energia, gas e idrico sono riconosciuti direttamente in bolletta da SGAte.
Rimane tuttora in capo ai Comuni e quindi eventualmente ai CAF, se delegati, la sola gestione della domanda di ammissione del bonus elettrico per disagio fisico.
Requisito ISEE
Gli utenti che intendono usufruire dell’agevolazione sono obbligati alla presentazione del modello ISEE che, fino al 31 marzo 2022, non doveva superare il limite di 8.265 euro.
Dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a seguito dell’art.6 del D.L. 21/2022 – c.d. Decreto Ucraina – tale valore era stato innalzato a 12.000 euro.
Dal 1° gennaio 2023 il valore ISEE viene aumentato a 15.000 euro, sempre con lo scopo di alleggerire le famiglie dal c.d. caro bollette, ampliando in questo modo i soggetti che possono usufruire del beneficio applicato.
Si riporta di seguito un estratto dell’art.1 c.17 della Legge 197/2022:
Per l’anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell’anno 2023 fino a 15.000 euro.
Rita Martin – Centro Studi CGN