La Legge di Bilancio 2023 introduce anche per il 2023 interessanti novità in materia di lavoro come, ad esempio, l’ulteriore riduzione della tassazione agevolata dei premi di produttività, la proroga dell’esonero parziale dei contributi, alcuni provvedimenti in materia pensionistica, la revisione di particolari assunzioni agevolate, alcune modifiche alla disciplina dell’Assegno Unico e Universale e dei congedi parentali. Sintetizziamo di seguito le principali novità attinenti il mondo del lavoro.
Riduzione aliquota imposta sui premi di produttività
Il Legislatore prevede una riduzione del 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi e alle somme erogate nel corso del 2023 a titolo di premio di risultato di cui all’art. 1, c. 182, L. n. 208/2015.
L’imposta viene pertanto ridotta dal 10% al 5%, mentre rimangono valide tutte le altre disposizioni attinenti i premi di risultato (limite del premio annuale detassabile di 3.000 euro, limite reddituale di 80.000 euro annui da parte dei percettori, necessità di un accordo collettivo di secondo livello ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015, deposito telematico dell’accordo nei 30 giorni successivi la sottoscrizione, presenza di indici incrementativi).
Esonero parziale contributi carico dipendenti
Viene riconosciuto anche per il 2023, con le medesime modalità e con gli stessi criteri previsti dalla precedente Legge di Bilancio (L. n. 234/2021), l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti. Modificato, invece, in parte l’importo dell’esonero. In particolare, il beneficio è riconosciuto:
- in via generale in misura pari al 2% e nel limite di un imponibile previdenziale mensile pari a 2.692,00 euro;
- in misura pari al 3% per i lavoratori dipendenti che abbiano una retribuzione imponibile mensile (compresa la tredicesima) inferiore a 1.923 euro.
Resta invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Assunzioni agevolate 2023
Beneficiari del Reddito di cittadinanza
I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato soggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza hanno diritto ad un esonero contributivo del 100% per 12 mesi, entro un limite annuo massimo di 8.000 euro.
L’esonero, alternativo a quello già previsto dalla normativa relativa al reddito di cittadinanza, spetta anche in caso di trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
Giovani under 36
Prorogata anche per il 2023 l’agevolazione prevista per l’assunzione a tempo indeterminato ovvero per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani under 36.
L’esonero, previsto in misura pari al 100% della contribuzione dovuta, può essere fruito entro un limite annuo massimo di 8.000 euro (limite massimo previsto in precedenza pari a 6.000 euro).
Si ricorda che uno dei requisiti richiesti per la fruizione dell’esonero consiste nell’assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro instaurato con un lavoratore che non sia mai stato assunto a tempo indeterminato.
Donne
Prorogato l’esonero contributivo del 100%, nel limite annuo massimo di 8.000 euro, per le assunzioni di donne disoccupate con contratti a tempo indeterminato, determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine.
In particolare, l’agevolazione può essere fruita per l’assunzione o trasformazione di donne appartenenti ad una delle seguenti categorie:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea (regioni individuate periodicamente dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea);
- donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, occupate in una professione o settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna sulla base delle elaborazioni effettuate periodicamente dall’Istat);
- donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Lavoro agile
Fino al 31 marzo 2023, i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate con Decreto del Ministro della salute.
Esonero contributivo per i giovani imprenditori agricoli
La Legge di Bilancio proroga per il 2023 anche l’esonero contributivo del 100% – per un periodo massimo di 24 mesi – riconosciuto ai giovani coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che iniziano una nuova attività imprenditoriale agricola.
Prestazioni di lavoro occasionale accessorio
L’importo massimo entro cui gli utilizzatori possono fruire di prestazioni di lavoro occasionale viene innalzato da 5.000 euro a 10.000 euro annui.
Inoltre, le disposizioni che normano le prestazioni di lavoro occasionale si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, nightclub e simili.
Viene poi modificato il divieto del ricorso al contratto di prestazione occasionale. Risulta infatti vietato il ricorso al contratto di prestazioni di lavoro occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (anziché 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Assegno unico e universale ai figli
Dal 1° gennaio 2023 è previsto un incremento del 50% dell’importo dell’assegno unico e universale ai figli per le famiglie:
- con figli di età inferiore ad 1 anno;
- con 3 o più figli di età compresa tra 1 e 3 anni, per livelli di ISEE fino a 40.000,00 euro.
Diventano inoltre strutturali le seguenti misure:
- l’importo di € 175 mensili, previsto per ciascun figlio minore e per ciascun figlio disabile;
- la maggiorazione prevista in caso di figlio disabile fino ai 21 anni.
Congedo parentale
L’indennità per congedo parentale, prevista fino al dodicesimo anno di vita del figlio per ciascun genitore lavoratore per 3 mesi e pari al 30% della retribuzione, è elevata all’80% per la durata massima di 1 mese fino al compimento del sesto anno di vita del bambino.
La misura può essere fruita, in via alternativa, da uno solo dei genitori e si applica esclusivamente ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità ovvero di paternità dopo il 31 dicembre 2022.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato