La legge di bilancio per il 2023 prevede una definizione agevolata dei cosiddetti avvisi bonari che si riferiscono alle comunicazioni di irregolarità in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva. Allo stesso tempo, la legge di bilancio prevede quale unica modalità di rateazione quella fino a 20 rate trimestrali a prescindere dall’importo, estendendo tale possibilità oltre ai destinatari degli avvisi di irregolarità in seguito a controlli automatizzati anche ai destinatari dei controlli cosiddetti formali.
È l’art. 1, commi 153 e seguenti della L. n. 197/2022 a disporre la definizione agevolata prevedendo la riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Le comunicazioni di irregolarità si riferiscono esclusivamente alle liquidazioni automatizzate di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva, dei sostituti d’imposta, del modello 770 e dell’Irap.
La riduzione delle sanzioni riguarda:
- le comunicazioni di irregolarità per le quali il termine di pagamento di 30 giorni non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023;
- nonché quelle che verranno inviate al contribuente in data successiva al 1° gennaio 2023.
La riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% è altresì prevista per le comunicazioni di irregolarità il cui pagamento rateale (ex art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997) è ancora in corso al 1° gennaio 2023 con possibilità di definizione mediante pagamento del debito residuo unitamente alle sanzioni ridotte.
In caso di decadenza per mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie norme in materia di sanzioni e riscossione. In buona sostanza, la decadenza per mancato pagamento produce la perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% e contestualmente saranno applicate le sanzioni nella misura ordinaria del 30%.
Altra interessante modifica concerne la dilazione rateale degli avvisi di irregolarità emessi in seguito:
- alla liquidazione automatica di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972;
- nonché al controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 600/1973.
È noto che tali avvisi possono essere definiti con la riduzione delle sanzioni (dal 30% a un terzo oppure due terzi) entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso.
Accanto alla riduzione delle sanzioni è altresì prevista la possibilità di rateizzare gli importi senza la prestazione di alcuna garanzia che si modifica secondo il seguente schema:
In base all’art. 1 comma 159 della L. 197/2022, viene eliminato il riferimento alle 8 rate, restando quale unica possibilità la rateazione fino a 20 rate trimestrali a prescindere dall’importo.
In mancanza di una norma che disciplini le rateazioni in corso, si ritiene che la norma in commento possa trovare applicazione per le rateazioni decorrenti dal 1° gennaio 2023.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN