La legge di bilancio per il 2023 ha modificato in aumento l’ammontare dei ricavi a cui fare riferimento per la verifica della soglia di ammissione al regime di contabilità semplificata (ex art. 18 del DPR 600/1973). Si tratta di un regime applicabile alle imprese individuali, società di persone (snc e sas) e ai soggetti equiparati di cui all’art. 5 del TUIR nonché agli enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente.
Il regime di contabilità semplificata è adottato naturalmente se i ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR non superano le seguenti soglie che si sono innalzate nel corso del tempo in ragione del seguente prospetto:
I nuovi limiti si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2023 con le seguenti implicazioni rispetto alla valutazione delle soglie massime per l’accesso al regime contabile:
- coloro che risultano in attività dovranno valutare la nuova soglia di ricavi di 500.000 euro oppure 800.000 per l’anno 2022;
- mentre coloro che inizieranno l’attività nel 2023 effettueranno la scelta in ragione di dati previsionali.
I criteri per l’individuazione delle attività consistenti in prestazioni di servizi sono stati fissati dall’articolo unico del DM 17 gennaio 1992.
Per quanto riguarda, invece, gli esercenti arti e professioni, il regime di contabilità semplificata costituisce il regime contabile naturale qualora non si esercitino diverse opzioni.
Per completezza di argomento, si rende necessario precisare quanto segue:
- gli obblighi contabili dei soggetti in regime di contabilità semplificata non sono stati modificati;
- la modifica all’articolo 18 del DPR 600/1973 non genera effetti rispetto ai criteri per la determinazione del reddito d’impresa e dell’Irap dei contribuenti semplificati. Resta quale regime naturale il “criterio di cassa”, salva la facoltà di optare per il regime ordinario oppure per il criterio della registrazione ai fini IVA previsto dal comma 5 dello stesso articolo 18;
- sebbene i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA siano i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata, l’ammontare dei ricavi previsti di cui all’art. 57 e 87 del TUIR, viene determinato in base al principio di competenza, mentre ai fini della liquidazione trimestrale dell’IVA i limiti vanno considerati tenendo conto del volume d’affari ai fini dell’imposta.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN