Dopo sei anni di assenza, il Governo ha deciso di reintrodurre la detrazione del 50% sull’IVA versata per l’acquisto di immobili di classe energetica A o B. Con l’approvazione della Legge del 29/12/2022 n. 197 (anche chiamata Legge Bilancio 2023) si è infatti reintrodotto il bonus casa green, già in vigore per gli acquisti effettuati nel 2016 e nel 2017.
Bonus casa green, di cosa si tratta?
Il “bonus casa green” consiste in una detrazione, pari al 50% dell’Iva corrisposta relativa agli acquisti di unità immobiliari residenziali, di classe energetica “A” o “B”, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici che applicano l’Iva all’atto di trasferimento.
Tale agevolazione viene ripartita in 10 quote a partire dal periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese. Nel caso quindi di incapienza in una di queste annualità, la relativa quota andrà persa senza possibilità di recupero successivo.
Facendo quindi un esempio, nel caso di acquisto di una abitazione per 300.000,00 € più 12.000,00 € di IVA il contribuente potrà beneficiare di una detrazione complessiva di 6.000,00 € ripartita in singole rate da 600,00 € ciascuna.
Quali immobili sono ricompresi?
La detrazione spetta a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’immobile da parte dell’acquirente. Non rileva quindi se lo stesso viene destinato ad abitazione principale, è a disposizione o in locazione a terzi. L’unico vincolo, oltre alla classe energetica dell’immobile, è rappresentato dalla destinazione residenziale. Per comprendere la sussistenza di tale requisito sarà possibile richiedere una visura catastale e verificare la classificazione con la quale è stata registrata l’unità immobiliare.
Chi può beneficiarne?
L’articolo 1 comma 76 della sopra citata L. 197/2022 stabilisce che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, […]”. Sono quindi ricompresi tra i soggetti beneficiari tutti i soggetti sottoposti a tassazione IRPEF.
Continuano invece ad essere escluse le società di capitali e gli enti non commerciali, i quali sono assoggettati ad IRES.
L’acquisto quando deve essere stato effettuato?
La possibilità di fruire della detrazione in oggetto è relativa agli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Sarà quindi necessario che tutte le fatture emesse in ragione dell’acquisto debbano essere datate nel 2023, non essendo prevista alcuna possibilità di agevolazione per gli acconti attestati da documenti di spesa rilasciati nel 2022.
Anche in questo caso è utile proporre un esempio per comprendere quanto detto: il contribuente Alfa acquista un’immobile da impresa costruttrice con classe energetica A. L’atto di compravendita viene stipulato il 10 febbraio 2023 mentre l’impresa emettere tre distinte fatture, due di acconto e una di saldo:
- I fattura d’acconto emessa il 5 dicembre 2022;
- II fattura d’acconto emessa il 20 gennaio 2023;
- fattura di saldo emessa il giorno stesso della stipula.
In questo caso sarà possibile beneficiare della detrazione sull’IVA rappresentata esclusivamente sulla seconda fattura d’acconto e sulla fattura finale di saldo.
Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN