La legge di bilancio per il 2023 si limita ad estendere dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il cd. “termine lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 già prenotati entro il 31 dicembre 2022. Non risulta, invece, alcuna proroga per il credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in beni 4.0, né tantomeno il decreto Milleproroghe ha previsto tale estensione temporale.
Da un punto di vista analitico, la norma contenuta nella legge di bilancio si limita a sostituire i termini di riferimento contenuti all’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020 passando da “ovvero entro il 30 giugno 2023” a “ovvero entro il 30 settembre 2023”. Stando alla novità in esame, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi “4.0” di cui all’allegato A alla L. 232/2016 potranno fruire del credito di imposta maggiorato esclusivamente per le prenotazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 purché l’investimento si concretizzi entro il 30 settembre 2023.
Unitamente alla prenotazione e accettazione da parte del venditore entro il 31 dicembre 2022, si rende necessario il versamento di un acconto in misura almeno pari al 20%. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che qualora il corrispettivo finale risulti superiore a quello dell’ordine, rendendo l’anticipo pagato inferiore al 20%, si potrà comunque applicare il regime vigente al momento dell’ordine sulla parte di costo coperta dall’acconto, mentre sull’eccedenza si calcolerà il minor bonus previsto nell’anno seguente: per esempio, l’ordine di fine 2022 prevede un prezzo di 1 milione, con acconto pagato di 200 mila euro. Se, al momento della consegna nel mese di settembre 2023, il costo totale sale a 1,5 milioni, spetteranno i crediti di imposta per il 40% su 1 milione di euro (credito 2022) e del 20% sulla parte in eccedenza pari a 500 mila euro (credito 2023).
Nel rispetto di tali condizioni, il credito d’imposta è riconosciuto nel seguente modo:
È il caso di precisare che il maggior termine per la fruizione del credito d’imposta riguarda gli investimenti in beni 4.0 di cui allegato A della legge 232/2016.
Nessun maggior termine viene previsto per sfruttare il super credito 2022 per:
- gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B, legge 232/2016 che devono essere stati effettuati entro il 31 dicembre 2022 ovvero, in caso di prenotazione entro tale data, dovranno essere completati entro il 30 giugno 2023. In tal caso il credito d’imposta equivale al 50% nel limite di 1 milione di costo che passerà alla percentuale ordinaria del 20% per gli investimenti effettuati nel 2023;
- gli investimenti in beni ordinari (come computer, attrezzature, macchinari non 4.0, autocarri, eccetera) di cui al comma 1055 della L. n. 178/2020 che devono essere completati oppure prenotati entro il 31 dicembre con implementazione entro il 30 giugno 2023. In tale caso, la misura del credito risulta pari al 6%. Dal 2023, per questi investimenti non 4.0 non è previsto alcun credito di imposta.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN