Rottamazione cartelle quater, al via la procedura telematica per aderire

È operativa esclusivamente on line la procedura telematica per aderire alla rottamazione quater di cui alla legge di bilancio per il 2023 e chiudere le pendenze con il fisco rispetto alle cartelle di pagamento ancora aperte, beneficiando dello sconto di sanzioni, interessi e aggi.

Rientrano nella definizione agevolata i debiti tributari e contributivi che risultano già affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati da casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “rottamazione quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet.

Le modalità telematiche unitamente alle FAQ sono state rese note dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) che ha istituito due modalità di accesso tramite il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it prevedendo:

  1. un’area pubblica, senza la necessità di essere in possesso di credenziali di accesso. La procedura prevede la compilazione di un form di richiesta, inserendo i numeri identificativi di cartelle/avvisi che si intende ricomprendere nella definizione agevolata e indicando sia il numero delle rate (fino a un massimo di 18) in cui si intende pagare e il domicilio a cui si chiede di far arrivare la successiva comunicazione di Ader con il piano dei versamenti. Si rende necessario allegare un documento di riconoscimento e indicare un indirizzo e-mail, a cui arriverà una prima e-mail con link da convalidare nelle successive 72 ore. Per chi non procede alla convalida entro tale termine, il link non sarà più valido e la domanda sarà automaticamente annullata;
  2. un’area riservata con accesso tramite le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità di allegare la documentazione di riconoscimento.

In entrambi i casi, al contribuente verrà recapitata a mezzo e-mail la ricevuta di presentazione della domanda(R-DA-2023) da parte dell’ADER. In pratica:

  • coloro che hanno presentato domanda nell’area riservata riceveranno una sola e-mail di presa in carico della pratica con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione R-DA-2023;
  • coloro che hanno presentato la domanda direttamente dall’area pubblica riceveranno tre e-mail:
  1. la prima per la convalida della richiesta,
  2. la seconda con il numero identificativo della pratica e
  3. la terza con allegata la ricevuta di presentazione della domanda.

La procedura prevede i seguenti passaggi essenziali:

  • entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare l’istanza di adesione indicando il numero di rate che intende effettuare (massimo 18 rate trimestrali) con contestuale impegno a rinunciare ai giudizi pendenti;
  • entro il 30 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione formula una “Comunicazione” di:
    • accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione, i moduli di pagamento precompilati, le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
    • diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata;
  • entro il 31 luglio 2023, il contribuente provvede al pagamento dell’intero importo dovuto oppure della prima rata del piano di dilazione ricevuto.

L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni:

  • le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023;
  • le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata (“rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN