730 precompilato, spese scolastiche non universitarie: comunicazione al 16 marzo

Anche le spese di istruzione diverse da quelle universitarie verranno esposte nella dichiarazione dei redditi precompilata. Quest’anno debutta, infatti, l’obbligo di trasmissione telematica dei dati riguardanti questa tipologia di spese.

Il decreto del MEF del 10 agosto 2020 ha espressamente esteso l’obbligatorietà della trasmissione telematica delle spese fissando il termine di presentazione al 16 marzo prossimo. Il decreto illustra i contenuti e le modalità per l’invio della comunicazione alla Agenzia delle Entrate che potrà avvenire tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

I soggetti interessati all’invio sono quelli che fanno parte del Sistema nazionale d’istruzione: le scuole statali e paritarie private e degli enti locali (articolo 1 della legge n. 62/2000) comprese le scuole di infanzia (3-6 anni). Il provvedimento precedente, invece, contenuto nel Decreto ministeriale del 30/01/2018 del Ministero delle Finanze, limitava l’obbligo di comunicazione agli asili nido pubblici e privati e agli altri soggetti a cui sono versate le rette di frequenza.

La comunicazione delle spese scolastiche espone gli importi degli oneri detraibili (per es. le tasse di iscrizione, le rette di frequenza, le spese per i laboratori, la spesa della mensa scolastica come da indicazioni riportate nella Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15) nonché gli importi per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (già oggetto di approfondimento nella Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E), le spese relative a gite e viaggi di istruzione, ed inoltre le informazioni relative all’alunno e al soggetto che ha sostenuto la spesa.

Dal punto di vista normativo, le spese scolastiche detraibili, sostenute da persone fisiche, sono indicate nel TUIR DPR 917/86 e precisamente:

  • 15, comma 1, lettera e-bis), prevede la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese, fino ad un massimo di 800 euro per ogni figlio, per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni;
  • 15, comma 1, lettera i-octies), prevede la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali, senza limite di importo, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni; questa detrazione non è cumulabile con quella precedente della lettera e-bis) art.15.

In egual misura gli istituti dovranno fornire gli estremi degli eventuali rimborsi erogati nel corso del periodo d’imposta precedente alla comunicazione, con l’indicazione dell’anno in cui la spesa rimborsata era stata sostenuta.

L’invio è obbligatorio anche da parte dei soggetti che erogano rimborsi relativi a spese di istruzione scolastica.

Al fine del riconoscimento delle spese scolastiche, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2022 per le suddette spese oggetto di detrazione. La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione rilasciata dalla scuola che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”. La tracciabilità dell’onere può anche essere attestata mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale ove esistenti, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati (Circolare 07.07.2022 n. 24/E, pag.128).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN