La legge di Bilancio per il 2023 proroga fino al 31 dicembre 2025 il c.d. “bonus barriere 75%” che prevede un’agevolazione apposita per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.
L’agevolazione è stata introdotta per la prima volta nella legge di Bilancio per il 2022 (art. 1, comma 42, L. 30 dicembre 2021 n. 234), che ha inserito il nuovo art. 119-ter al DL 34/2020 (Decreto rilancio). Allo stesso tempo, la legge di Bilancio aggiunge il comma 4-bis all’art. 119-ter del DL 34/2020 facilitando le decisioni condominiali in quanto prevede che “Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio”.
Il bonus barriere 75% consiste di un potenziamento dell’ordinaria detrazione che riduce l’imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare strettamente inerente le spese sostenute per l’abbattimento delle barriere. Sebbene si tratti di un’agevolazione inserita nel corpo normativo che disciplina il superbonus 110%, tale beneficio si presenta autonomo e scollegato da esso non dovendosi necessariamente eseguire interventi cd trainanti per poterne beneficiare.
L’agevolazione riguarda sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES e in particolare è rivolta:
- alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- alle società semplici;
- alle associazioni tra professionisti;
- ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
In analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio, il bonus compete anche ai detentori degli immobili a condizione che:
- sostengano le spese relative agli interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario);
- gli immobili oggetto degli interventi siano detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.
In luogo dell’intervento ordinario di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR che prevede un’aliquota di detrazione del 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 anni, la norma di favore in commento presenta le seguenti caratteristiche che si riportano in sintesi:
Dal punto di vista oggettivo, l’agevolazione spetta con riferimento agli edifici già esistenti, sulla base delle risultanze catastali oppure della richiesta di accatastamento. Sarebbero esclusi dal beneficio della detrazione i fabbricati in corso di costruzione iscritti in catasto con l’attribuzione della categoria F3.
La detrazione del 75% spetta a condizione che gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche rispettino i requisiti previsti dal DM 14 giugno 89, n. 236. Si tratta di lavori che rispondono a determinate caratteristiche aventi ad oggetto:
- ascensori e montacarichi;
- la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
Nel bonus si fanno rientrare anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN