Cala il sipario su una misura che ha tanto fatto discutere addetti ai lavori (e non solo), ovvero la possibilità di avvalersi delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito per i bonus edili. Sono comunque previste alcune eccezioni, vediamo quali.
Il Decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023 rubricato “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale, interviene con decisione sui trasferimenti dei crediti d’imposta (per motivi di finanza pubblica).
A decorrere dalla data di entrata in vigore (17 febbraio 2023), il decreto blocca l’esercizio di tutte le cessioni e gli sconti in fattura per tutte le tipologie di bonus in materia edilizia (superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, facciate, sismabonus, barriere architettoniche). Il riferimento normativo è all’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Oltre alla tradizionale detrazione d’imposta, resta ancora possibile avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura fino alla scadenza prevista del 31 dicembre 2024 oppure 31 dicembre 2025 per il superbonus, limitatamente ai casi in cui alla data del 16 febbraio 2023 i soggetti si trovino nelle seguenti condizioni:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Si salvano dalla scure del divieto di cessione i crediti non edili: il credito super-Ace, i crediti energia e gas per il terzo trimestre 2022, i crediti per acquisto carburanti dei settori agricolo e della pesca per il terzo trimestre 2022, i crediti energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022 e per il mese di dicembre 2022, i crediti per acquisto carburanti dei settori agricolo e della pesca per il quarto trimestre 2022, i crediti energia e gas e il bonus carburanti dei settori agricolo e della pesca previsti per il primo trimestre 2023, il cosiddetto bonus chef, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese turistiche nell’ambito del Pnrr, il bonus digitalizzazione per le agenzie di viaggio e i tour operator.
Il secondo intervento blocca sul nascere le operazioni di acquisto di crediti da parte di Regioni, Comuni e altri enti pubblici rientranti nel perimetro della Pubblica Amministrazione sempre per motivi legati agli effetti negativi sul debito pubblico.
Con il terzo intervento si cerca di porre rimedio al fenomeno dei crediti incagliati con le conseguenti speculazioni che ne sono derivati. La norma si ispira alla circolare n. 33/E/2022 intervenendo sui limiti della responsabilità del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti. Viene escluso che questi soggetti abbiano avuto una condotta negligente quando abbiano acquisito una serie di documenti espressamente indicati dal decreto:
- titolo edilizio abilitativo o dichiarazione sostitutiva per interventi in edilizia libera;
- notifica preliminare dell’avvio dei lavori alla ASL, ove dovuta;
- visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute e/o altri documenti di spesa, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle medesime (es. bonifici);
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese tra i condomini (nel caso di interventi su parti comuni condominiali);
- ove dovuta, documentazione prevista dall’art. 6 co. 1 lett. a), c) e d) del DM 6.8.2020 “Requisiti” (nel caso di interventi di efficienza energetica);
- visto di conformità rilasciato sull’opzione che ha “generato” il credito d’imposta;
- attestazione rilasciata dai soggetti obbligati al rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio, che intervengono nella cessione del credito d’imposta, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del D.Lgs. 231/2007.
Il mancato possesso della documentazione non costituisce di per sé causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario che potrà fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente deputato ai controlli.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN