Comunicazione ENEA fuori dalla sanatoria delle violazioni formali

La legge di Bilancio 2023 prevede una nuova edizione della definizione agevolata delle violazioni formali. Si tratta di una sanatoria rivolta ai contribuenti a prescindere dalla tipologia del soggetto, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica inerente le violazioni di natura formale commesse fino al 31 dicembre 2022.

Stando alla lettera della norma, è possibile sanare “Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.”.

Un punto particolarmente interessante è rappresentato dall’esclusione dalla sanatoria per le irregolarità formali della comunicazione all’ENEA. Tale esclusione si giustifica col fatto che la comunicazione all’ENEA rientra tra gli adempimenti necessari per il perfezionamento di una particolare tipologia di agevolazione fiscale (efficientamento energetico) in cui non è sufficiente il comportamento concludente adottato.

La conferma è contenuta nella circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sulla tregua fiscale, che chiarisce un aspetto sul quale non c’era un’indicazione esplicita nella precedente circolare n. 11/E/2019 che si riferisce all’analoga sanatoria di cui al DL 119/2018. A supporto di quanto si sostiene, chiosano i tecnici dell’Agenzia, il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.

La linea interpretativa riprende quanto già sostenuto nelle circolari guida alle dichiarazioni dei redditi, dove viene ribadito che la certificazione all’ENEA costituisce uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Stante la similitudine con la sanatoria del 2019, la nota interpretativa conclude che la tardiva od omessa comunicazione all’ENEA non rientra tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.

L’importanza della comunicazione all’ENEA entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori è stata altresì ribadita dall’ordinanza della Cassazione del 21 novembre 2022, n. 34151, nella quale si sostiene che “In tema di agevolazioni fiscali previste dall’art. 1 della legge n. 296 del 2006, commi 344 e ss., l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica. Trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente, perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l’assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell’agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione”.

Trattandosi di un adempimento essenziale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, lo strumento per rimediare alla dimenticanza è rappresentato dalla remissione in bonis che consente di sanare il tardivo o omesso invio di comunicazioni che danno accesso ai benefici fiscali o ai regimi opzionali entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012),

  • fermo restando il possesso di tutti i requisiti sostanziali per la fruizione del bonus edilizio,
  • inviando la comunicazione corretta o mancante,
  • versando l’importo della sanzione minima pari a euro 250,00 (ex articolo 11, comma 1, D.lgs. 471/1997), codice tributo 8114, tramite F24 elide, senza possibilità di compensazione

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN