A decorrere dal 15 luglio 2022 risultano pienamente applicabili le disposizioni di cui al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. La normativa contenuta nel Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è stata infatti più volte prorogata e modificata e, ad eccezione di alcune disposizioni entrate in vigore già nel 2019, esplica i suoi effetti solo a partire da luglio dello scorso anno. Il nuovo codice introduce importanti novità anche in riferimento ai rapporti di lavoro nell’ambito di una procedura concorsuale, ancora pendenti.
In particolare, l’articolo 189 del citato Codice, prevede che l’apertura della liquidazione giudiziale (fallimento) nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento.
I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.
L’eventuale recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, mentre il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori.
Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro, il curatore procederà al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. In tal caso, il curatore dovrà comunicare la risoluzione del rapporto di lavoro per iscritto ai lavoratori.
Decorso il termine di 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
Il Codice della Crisi prevede espressamente, inoltre, un’ipotesi di dimissioni per giusta causa.
Infatti, salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cassa integrazione o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale dell’azienda e fino alla data della comunicazione da parte del curatore fallimentare del subentro nei rapporti di lavoro ovvero del recesso, si intendono rassegnate per giusta causa.
Le dimissioni per giusta causa producono effetto retroattivo, a partire dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
Il successivo articolo 190 CCII stabilisce espressamente che la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta ai sensi di quanto sopra disposto costituisce perdita involontaria dell’occupazione e al lavoratore è riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI, fermo restando gli ulteriori requisiti per accedere alla medesima indennità.
Sul punto l’Inps con Circolare del 10 febbraio 2023, n. 21, ha fornito chiarimenti e istruzioni per l’accesso alla prestazione di disoccupazione.
Ai fini del riconoscimento della NASpI, la domanda deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, l’Istituto precisa che, al fine di consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di poter presentare utilmente domanda di NASpI, il termine di 68 giorni previsto a pena di decadenza per la presentazione dell’istanza decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro (data di apertura della liquidazione giudiziale).
Nelle fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro dovute al recesso da parte del curatore ovvero per la risoluzione di diritto, che costituiscono comunque perdita involontaria dell’occupazione, il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre invece:
- dalla data in cui la comunicazione effettuata dal curatore medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore, nell’ipotesi del recesso da parte del curatore;
- dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto, nell’ipotesi della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
La prestazione di disoccupazione decorre dai seguenti termini:
- dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.
L’Inps fa presente poi che, esclusivamente per le cessazioni per dimissioni o recesso del curatore e per risoluzione di diritto del rapporto di lavoro intercorse tra la data del 15 luglio 2022 e il 10 febbraio 2023 (data di pubblicazione della Circolare n. 21) il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data di pubblicazione della predetta Circolare (termine di decadenza per la presentazione delle istanze è il 19 aprile 2023).
In questi casi la prestazione, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori interessati, verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni o recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
Infine, l’Istituto precisa che il lavoratore, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni o di licenziamento. Saranno poi gli operatori delle Strutture territoriali a verificare se l’azienda si trova in stato di liquidazione giudiziale.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato