Legge di Bilancio 2023: tutte le novità riguardanti le criptovalute

Con un livello di capitalizzazione pari a circa 3 mila miliardi di dollari nel 2021, nel momento in cui le criptovalute hanno raggiunto il loro massimo storico, e oltre 22 mila monete virtuali censite ad oggi su Coinmarketcap (la piattaforma on line che raccoglie i dati di tutte le criptovalute presenti sul mercato), le criptovalute stanno rivoluzionando il mondo degli scambi di beni e servizi e quello degli investimenti. E al Governo pare che se ne siano accorti, visto che nella legge di Bilancio 2023 sono state introdotte alcune norme con l’obiettivo di definirne l’ambito di tassazione.

Fino ad oggi, sul piano fiscale (e talvolta giuridico), le varie lacune esistenti sull’argomento sono state colmate dalle varie risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, che si sono rivelate comunque insufficienti a chiarire in maniera completa e unitaria i numerosi dubbi in ambito fiscale.

E così, la legge di Bilancio 2023 inizia col fornire una definizione di “cripto-attività”, ossia una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Con le nuove norme introdotte dalla legge di Bilancio 2023, la tassazione delle criptovalute trova spazio all’interno del Testo Unico Imposte sul Reddito, D.P.R. 917/76 con l’aggiunta all’articolo 67, comma 1, della lettera c-sexies (dedicata appunto alle cripto-attività) dopo la lettera c-quinquies.

Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti (blockchain) o tecnologie equivalenti “costituiscono” redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’articolo 67 comma 1 del TUIR.

Le plusvalenze e i proventi costituiscono reddito imponibile se superano la franchigia di 2 mila euro nel periodo d’imposta. Al di sotto di tale soglia, plusvalenze e introiti non assumono rilevanza fiscale. La permuta tra cripto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni è irrilevante dal punto di vista fiscale.

Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.

Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2 mila euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono realizzate (nuovo comma 9 bis aggiunto all’articolo 68 del TUIR dalla legge di Bilancio 2023).

In caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. In caso di acquisto per donazione, si assume come costo il costo del donante.

Il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero, con la conseguenza che la tassazione avverrà su tutto il capitale realizzato (imposta sostitutiva del 26%). I dubbi però non mancano!

Non è chiaro ad oggi quale documentazione prodotta dal contribuente possa essere considerata certa e precisa. Chiunque abbia un minimo di esperienza con i fornitori di servizi di criptovalute (exchange) sa bene quanto possa essere difficoltoso ricostruire il costo di acquisto di una qualsiasi criptovaluta soprattutto se l’acquisto è avvenuto anni addietro o se l’exchange non esiste più.

A tale scopo, può venire in aiuto il comma 133 della legge di Bilancio 2023 che dispone di assumere come costo di acquisto il valore della cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 ed in tal caso il predetto valore deve essere assoggettato a imposta sostitutiva nella misura del 14% (anziché del 26%). Non viene spiegato però da dove ricavare questo valore! Per le criptovalute, come noto, non esiste un mercato regolamentato. Da quale mercato si dovrebbe rilevare il valore di una cripto-attività?

Nel prossimo articolo affronteremo altri aspetti fondamentali sempre relativi alla tassazione delle cripto-attività che interessano la maggior parte dei detentori di monete virtuali.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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